Accordo Stato-Regioni 2025: tutte le novità sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro
Nuovo Accordo Stato-Regioni N59/CSR: cosa cambia dal 17 aprile 2025
Il nuovo Accordo Stato-Regioni N59/CSR del 17 aprile 2025 introduce importanti modifiche alla formazione obbligatoria sulla sicurezza sul lavoro, sostituendo integralmente gli accordi precedenti del 21 dicembre 2011 e 22 febbraio 2012. Le nuove disposizioni si applicano a tutte le figure professionali coinvolte nella prevenzione e protezione dai rischi, come stabilito dal D.Lgs. 81/2008.
Destinatari della formazione secondo l’Accordo 2025
Il nuovo Accordo individua in modo chiaro i destinatari delle attività formative:
Lavoratori, dirigenti e preposti (Art. 37 D.Lgs. 81/2008)
Datori di lavoro:
In qualità di garanti della formazione
Come RSPP (Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione) se scelgono di svolgere il ruolo (Art. 34)
Addetti e responsabili del SPP (Art. 32)
Coordinatori per la sicurezza nei cantieri (Art. 98)
Operatori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento (D.P.R. 177/2011)
Utilizzatori di attrezzature di lavoro che richiedono abilitazione specifica (Art. 73, comma 5)
Imprese affidatarie e loro preposti (Art. 97)
Le principali novità dell’Accordo Stato-Regioni 2025
Formazione:
– Obbligatoria per i datori di lavoro
Obbligo esteso anche a chi non svolge il ruolo di RSPP
Durata: 16 ore, con +6 ore per imprese affidatarie nei cantieri
Modalità consentite: presenza, videoconferenza sincrona, e-learning
Aggiornamento quinquennale: almeno 6 ore
– Preposti
Corso specifico di almeno 12 ore
Tre moduli: sorveglianza, gestione non conformità, emergenze
Aggiornamento: 6 ore ogni 2 anni
– Per l’utilizzo di attrezzature da lavoro
Spazi confinati: 4 ore modulo giuridico-tecnico + 8 ore pratico
Carroponte: 4 ore teorico + 4 ore pratico + eventuali ore per comando a distanza
CMM (Caricatori per movimentazione materiali): 8 ore (4 + 4)
Macchina agricola raccogli frutta: 8 ore (4 + 4)
Obbligo di verifica dell’apprendimento
Tutte le attività formative devono concludersi con una verifica finale dell’apprendimento, requisito indispensabile per il rilascio dell’attestato.
Verifica dell’efficacia della formazione
È introdotta la verifica dell’efficacia formativa a distanza di tempo, con l’obiettivo di misurare il cambiamento dei comportamenti in ottica preventiva rispetto a infortuni e malattie professionali.
Requisiti dei formatori
I formatori devono dimostrare non solo competenza tecnica, ma anche abilità comunicative e metodologiche.
In caso di lavoratori stranieri, è obbligatoria la verifica della comprensione linguistica della lingua veicolare.
Metodologie didattiche previste dall’Accordo
L’Accordo valorizza l’approccio esperienziale alla formazione, con uso di:
Esercitazioni pratiche
Simulazioni e lavori di gruppo
Studio di casi reali
Formazione on the job e affiancamento (15-30 minuti)
Break formativi, moduli pratici, e uso di attrezzature specifiche
Chi può erogare la formazione: soggetti abilitati
Carat Servizi, Organismo di Formazione accreditato dalla Regione Veneto, è tra i soggetti abilitati secondo gli artt. 32 e 37 del D.Lgs. 81/2008.
Con oltre 30 anni di esperienza, Carat Servizi è in grado di progettare percorsi formativi personalizzati per aziende e professionisti.
Attestati di formazione: contenuti obbligatori
Ogni attestato di formazione sulla sicurezza deve contenere:
Dati anagrafici del partecipante
Titolo e durata del corso (in ore)
Date di inizio e fine
Sede e modalità (presenza, sincrona, blended)
Soggetto formatore e codice accreditamento
Competenze acquisite
Firma del docente e del responsabile del progetto
Esito della verifica dell’apprendimento
Documentazione obbligatoria allegata:
Registro presenze firmato
Programmazione didattica
Prova pratica (se prevista)
Gli attestati devono essere conservati per almeno 10 anni e disponibili per eventuali controlli degli organi di vigilanza.
Formazione a distanza sincrona: gli attestati devono indicare chiaramente la modalità e garantire tracciabilità e interattività.
Entrata in vigore dell’Accordo
L’Accordo Stato-Regioni 2025 entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Sarà comunque possibile completare i corsi già iniziati entro 12 mesi secondo le vecchie regole.
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Email: formazione@caratservizi.it | segreteriacorsi@caratservizi.it
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