NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI 17/04/2025

Accordo Stato-Regioni 2025: tutte le novità sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro

Nuovo Accordo Stato-Regioni N59/CSR: cosa cambia dal 17 aprile 2025

Il nuovo Accordo Stato-Regioni N59/CSR del 17 aprile 2025 introduce importanti modifiche alla formazione obbligatoria sulla sicurezza sul lavoro, sostituendo integralmente gli accordi precedenti del 21 dicembre 2011 e 22 febbraio 2012. Le nuove disposizioni si applicano a tutte le figure professionali coinvolte nella prevenzione e protezione dai rischi, come stabilito dal D.Lgs. 81/2008.

Destinatari della formazione secondo l’Accordo 2025

Il nuovo Accordo individua in modo chiaro i destinatari delle attività formative:

  • Lavoratori, dirigenti e preposti (Art. 37 D.Lgs. 81/2008)

  • Datori di lavoro:

    • In qualità di garanti della formazione

    • Come RSPP (Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione) se scelgono di svolgere il ruolo (Art. 34)

  • Addetti e responsabili del SPP (Art. 32)

  • Coordinatori per la sicurezza nei cantieri (Art. 98)

  • Operatori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento (D.P.R. 177/2011)

  • Utilizzatori di attrezzature di lavoro che richiedono abilitazione specifica (Art. 73, comma 5)

  • Imprese affidatarie e loro preposti (Art. 97)

Le principali novità dell’Accordo Stato-Regioni 2025

Formazione:

– Obbligatoria per i datori di lavoro

  • Obbligo esteso anche a chi non svolge il ruolo di RSPP

  • Durata: 16 ore, con +6 ore per imprese affidatarie nei cantieri

  • Modalità consentite: presenza, videoconferenza sincrona, e-learning

  • Aggiornamento quinquennale: almeno 6 ore

– Preposti

  • Corso specifico di almeno 12 ore

  • Tre moduli: sorveglianza, gestione non conformità, emergenze

  • Aggiornamento: 6 ore ogni 2 anni

– Per l’utilizzo di attrezzature da lavoro

  • Spazi confinati: 4 ore modulo giuridico-tecnico + 8 ore pratico

  • Carroponte: 4 ore teorico + 4 ore pratico + eventuali ore per comando a distanza

  • CMM (Caricatori per movimentazione materiali): 8 ore (4 + 4)

  • Macchina agricola raccogli frutta: 8 ore (4 + 4)

Obbligo di verifica dell’apprendimento

Tutte le attività formative devono concludersi con una verifica finale dell’apprendimento, requisito indispensabile per il rilascio dell’attestato.

Verifica dell’efficacia della formazione

È introdotta la verifica dell’efficacia formativa a distanza di tempo, con l’obiettivo di misurare il cambiamento dei comportamenti in ottica preventiva rispetto a infortuni e malattie professionali.

Requisiti dei formatori

I formatori devono dimostrare non solo competenza tecnica, ma anche abilità comunicative e metodologiche.

In caso di lavoratori stranieri, è obbligatoria la verifica della comprensione linguistica della lingua veicolare.

Metodologie didattiche previste dall’Accordo

L’Accordo valorizza l’approccio esperienziale alla formazione, con uso di:

  • Esercitazioni pratiche

  • Simulazioni e lavori di gruppo

  • Studio di casi reali

  • Formazione on the job e affiancamento (15-30 minuti)

  • Break formativi, moduli pratici, e uso di attrezzature specifiche

Chi può erogare la formazione: soggetti abilitati

Carat Servizi, Organismo di Formazione accreditato dalla Regione Veneto, è tra i soggetti abilitati secondo gli artt. 32 e 37 del D.Lgs. 81/2008.

Con oltre 30 anni di esperienza, Carat Servizi è in grado di progettare percorsi formativi personalizzati per aziende e professionisti.

Attestati di formazione: contenuti obbligatori

Ogni attestato di formazione sulla sicurezza deve contenere:

  • Dati anagrafici del partecipante

  • Titolo e durata del corso (in ore)

  • Date di inizio e fine

  • Sede e modalità (presenza, sincrona, blended)

  • Soggetto formatore e codice accreditamento

  • Competenze acquisite

  • Firma del docente e del responsabile del progetto

  • Esito della verifica dell’apprendimento

Documentazione obbligatoria allegata:

  • Registro presenze firmato

  • Programmazione didattica

  • Prova pratica (se prevista)

Gli attestati devono essere conservati per almeno 10 anni e disponibili per eventuali controlli degli organi di vigilanza.

Formazione a distanza sincrona: gli attestati devono indicare chiaramente la modalità e garantire tracciabilità e interattività.

Entrata in vigore dell’Accordo

L’Accordo Stato-Regioni 2025 entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Sarà comunque possibile completare i corsi già iniziati entro 12 mesi secondo le vecchie regole.

Carat Servizi: il tuo partner per la formazione in sicurezza sul lavoro

Siamo a disposizione per:

  • Analisi personalizzata dell’impatto del nuovo Accordo sulla tua azienda

  • Progettazione di piani formativi conformi

  • Valutazione dell’efficacia formativa direttamente sul campo

Tel: 0423 715927
Email: formazione@caratservizi.it | segreteriacorsi@caratservizi.it
Sito web: www.caratservizi.it