SCARTI DI LEGNO LAMELLARE E X-LAM: FIRMATO IL DECRETO PER L’UTILIZZO COME COMBUSTIBILI

È stato firmato il decreto che inserisce i “residui di legno derivanti da lavorazioni di tavole di legno incollato, pannelli di tavole incollate a strati incrociati, legno per falegnameria come definito dalla norma UNI EN 942” nell’elenco delle biomasse ad uso combustibile alla Sez. 4, Parte II dell’Allegato X alla Parte V del D. Lgs. n. 152/2006.

Come annunciato dal viceministro all’Ambiente e Sicurezza energetica, si è finalmente tenuto conto dell’esigenza, espressa da enti pubblici ed operatori privati, “di utilizzare i residui provenienti da processi di lavorazione del legno trattati con colle, a fini energetici”.

Caratteristiche e condizioni scarti di legno combustibili

Il nuovo regolamento individua le caratteristiche e le condizioni da rispettare per l’utilizzo come combustibili, in particolare:

  • il legno vergine e i residui di legno non devono aver subito, oltre all’incollatura, trattamenti diversi da quelli meccanici, lavaggio con acqua ed essiccazione;
  • i prodotti utilizzati come induritori non devono contenere metalli pesanti o composti alogenati;
  • devono essere rispettati determinati limiti di concentrazione per una serie di sostanze pericolose;
  • l’utilizzo come combustibile è ammesso esclusivamente nello stabilimento in cui i residui di legno sono stati prodotti;
  • gli impianti termici devono presentare specifiche caratteristiche di efficienza ed essere dotate di taluni dispositivi di regolazione.

ATTENZIONE: Per la verifica puntuale degli adempimenti e per la completa attuazione si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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PUBBLICATO IN GAZZETTA IL PIANO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Il 15 giungo 2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 138,  la delibera 1/2022 del Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica (CITE) in cui si approva il Piano per la transizione ecologica ai sensi dell’art. 57-bis, comma e) e seguenti, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La disposizione, attuando quanto previsto dall’art. 57-bis del D.L. vo 152/2006, si propone di coordinare le politiche in materia di:

a) riduzione delle emissioni di gas climalteranti;
b) mobilità sostenibile;
c) contrasto del dissesto idrogeologico e del consumo del suolo;
c-bis) mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;
d) risorse idrichee relative infrastrutture;
e) qualità dell’aria;
f) economia circolare;
f-bis) bioeconomia circolare e fiscalità ambientale.

Il Piano per la transizione ecologica  (Pte), già oggetto di consultazione pubblica lo scorso autunno, persegue specificamente lo scopo di offrire un inquadramento generale sulla strategia per la transizione ecologica italiana, definendo un quadro concettuale anche per gli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Il testo integrale del piano è disponibile tra gli allegati non pubblicati in G.U., nel sito del CITE, al seguente link:  https://www.programmazioneeconomica.gov.it/allegati-non-pubblicati-in-g-u-2/


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LA TUTELA DELL’AMBIENTE ENTRA IN COSTITUZIONE

La tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi entra in Costituzione. L’8 febbraio 2022 la Camera ha definitivamente approvato la proposta di legge costituzionale che modifica gli articoli 9 e 41 della Carta Costituzionale, con 468 voti a favore e un solo contrario.

All’articolo 9: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione» viene aggiunto «Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.»

L’articolo 41, a tutela della libertà dell’iniziativa economica privata, stabilisce che questa non possa svolgersi in contrasto con l’utilità sociale in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e, d’ora in poi, alla salute e all’ambiente. I programmi e i controlli determinati dalla legge indirizzeranno e coordineranno l’attività economica pubblica e privata non più solo a fini sociali ma anche ambientali.

L’inserimento dell’ambiente nella Costituzione italiana è un passaggio fondamentale sia a livello ideale che a livello giuridico. È un primo passo per far si che non si debba più ricorrere ad artifizi giuridici per invocare la copertura costituzionale dell’ambiente. Fino ad ora, infatti, il diritto dell’ambiente non aveva conosciuto in Italia un settore dedicato al sistema delle fonti. L’assenza di qualsiasi riferimento all’ambiente nel testo della Costituzione ha avuto rilevanti cadute sul sistema di produzione normativa in materia ambientale.

L’ambiente diventa così un bene fondamentale, grazie ad un lungo percorso che nasce dalla sensibilità dei cittadini. Le prossime sfide ambientali saranno gravate di una responsabilità maggiore che richiederà azioni di tutela più efficaci.


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PLASTICA MONOUSO: AL VIA RECEPIMENTO DIRETTIVA SUP

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs.  8 novembre 2021, n. 196, di recepimento della Direttiva 2019/904/UE sulla plastica monouso (cd. Direttiva Sup) ed in vigore il 14 gennaio 2022, recante “misure volte a prevenire e ridurre l’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, in particolare l’ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché a promuovere la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili”.

Si applica ai prodotti in plastica monouso, ai prodotti in plastica oxo-degradabile, nonché agli attrezzi da pesca contenenti plastica.

Il provvedimento dispone in particolare:

  • il divieto di immissione sul mercato di taluni prodotti e dei prodotti di plastica oxo-degradabile. É fatta eccezione (in determinati casi) per prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile, certificato conforme a standard europei, con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40 per cento e, dal 1° gennaio 2024, superiori almeno al 60 per cento;
  • misure per la riduzione del consumo per alcune tipologie di prodotti;
  • il riconoscimento di contributi, sotto forma di credito d’imposta alle imprese che acquistano e utilizzano specifici prodotti riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile o e compostabile;
  • requisiti per l’immissione in commercio di taluni prodotti (con tempistiche differenziate);
  • requisiti di marcatura con adeguate informazioni per il consumatore sul corretto smaltimento e sul contenuto di plastica;
  • misure inerenti la responsabilità estesa del produttore;
  • sanzioni amministrative pecuniarie.

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INQUINAMENTO DA PFAS – IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

Le sostanze organiche altamente fluorurate, o composti poli e perfluorurati (PFAS), formano un gruppo generico di sostanze molto esteso, i cui composti più noti sono l’acido perfluoroottanoico (PFOA) e l’acido perfluoroottansolfonico (PFOS).
Da un punto di vista chimico i PFAS sono costituiti da un gruppo funzionale idrosolubile connesso a catene carboniose di varia lunghezza nelle quali gli atomi di idrogeno sono stati parzialmente o totalmente sostituiti da atomi di fluoro.
Il legame tra carbonio e fluoro rende i PFAS impermeabili all’acqua e ai grassi. Per tali caratteristiche sono utilizzati in campo industriale per fornire proprietà idrorepellenti e aumentare la resistenza di tessuti, tappeti e pellami; per produrre rivestimenti dei contenitori per il cibo, padelle antiaderenti e imballaggi alimentari, e come coadiuvanti tecnologici nella produzione di fluoropolimeri (es. politetrafluoroetilene – PTFE o “Teflon”, componenti del “Goretex”).

CONTAMINAZIONE

La fabbricazione, l’uso e lo smaltimento di prodotti che contengono PFAS contaminano l’aria, il suolo e l’acqua nonché gli organismi animali e vegetali che vi vivono.
La principale fonte di esposizione per la popolazione è l’ingestione di acqua potabile e di cibi contaminati.
Veicolati dall’acqua, i PFAS entrano nella catena alimentare, specialmente tramite i prodotti coltivati o derivati dal bestiame allevato e dal pescato nelle zone contaminate.

EFFETTI SULLA SALUTE

Le principali ricerche sull’uomo sono state condotte negli Stati Uniti nell’ambito del C8 Health Project. Gli studi hanno concluso che esiste una probabile associazione tra esposizione a PFOA e ipercolesterolemia, ipertensione in gravidanza e pre-eclampsia, malattie della tiroide e alterazioni degli ormoni tiroidei, colite ulcerosa, tumore del rene e tumore del testicolo. Tuttavia, in base agli studi finora disponibili, non è ancora possibile stabilire relazioni certe di tipo causa-effetto.

IL CASO VENETO

Nel 2013 il Consiglio Nazionale delle Ricerche e il Ministero dell’Ambiente hanno effettuato una ricerca sperimentale nel bacino del Po e nei principali bacini fluviali italiani, per analizzare la presenza di potenziali inquinanti “emergenti”. I risultati indicano la presenza in Italia di sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) in acque sotterranee, acque superficiali e acque potabili.

Nella provincia di Vicenza e nelle zone limitrofe della provincia di Padova e Verona è stato evidenziato un inquinamento diffuso di PFAS. La principale fonte sospettata è l’impianto della Miteni, entrato in attività nel 1964 e specializzato nella produzione di molecole fluorurate per la farmaceutica, l’agricoltura e l’industria tecnica. La situazione perdura dunque dagli anni ’60, quando i torrenti venivano usati come fognature.

L’Istituto Superiore di Sanità ha consigliato l’adozione di misure di trattamento delle acque potabili per l’abbattimento delle sostanze, e di prevenzione e controllo della filiera delle acque destinate al consumo umano nei territori interessati.  Dal 2013 la Regione Veneto ha adottato numerosi provvedimenti al fine di ridurre il rischio di contaminazione e i possibili effetti sulla salute, tra cui l’apposizione di filtri a carboni attivi nei territori interessati.

Il “Piano di sorveglianza sulla popolazione esposta a sostanze perfluoroalchiliche (PFAS)”, modificato nel 2018, prevede la suddivisione delle aree contaminate in: Area di impatto (Area Rossa A e B), Area riferita alle captazioni autonome ad uso potabile (Area Arancione), Area di attenzione (Area Gialla) e Area di approfondimento (Area Verde).

Il caso è recentemente tornato all’attenzione dell’opinione pubblica, dopo la pubblicazione sulla rivista scientifica dell’Associazione Italiana di Epidemiologia dello studio “Sostanze perfluoroalchiliche (Pfas) negli alimenti dell’area rossa del Veneto”. Emerge che la presenza di Pfas negli alimenti all’interno della zona rossa potrebbe essere più estesa del previsto. Inoltre, a seguito delle accuse di scarsa trasparenza delle istituzioni nei confronti della popolazione, nel dicembre 2021 l’Onu inizierà le indagini sulla gestione degli interventi (anche informativi) per l’inquinamento da PFAS.

I manager delle società considerate responsabili dell’inquinamento ambientale, provocato dal presunto sversamento incontrollato di sostanze perfluoroalchiliche, sono accusati a vario titolo di avvelenamento acque, disastro ambientale innominato, gestione di rifiuti non autorizzata, inquinamento ambientale e reati fallimentari.

Le relazioni tecniche delle indagini ambientali sono disponili nel Sito dell’ ARPA Regione Veneto.


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SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE: LA NORMA ISO 14001

La sostenibilità ambientale è oggi considerata punto di partenza imprescindibile per un approccio etico al business. All’interno dell’ottica dello sviluppo sostenibile si sta infatti sempre più diffondendo la consapevolezza della necessità di tutelare l’ambiente. Questo fenomeno è dimostrato anche dal costante aumento a livello mondiale del numero di certificazioni ambientali e di organizzazioni certificate.

LO STANDARD

Lo standard internazionale ad adesione volontaria più conosciuto è la norma ISO 14001 (tradotta in italiano nella UNI EN ISO 14001) che in Italia conta oltre 20.000 siti aziendali certificati.
ISO 14001 è applicabile ad organizzazioni di ogni dimensione e settore che intendano soddisfare i requisiti legali, limitare l’inquinamento, definire obiettivi di qualità ambientale e puntare al miglioramento continuo della propria performance ambientale. In generale, i punti della norma specificano i requisiti di un sistema di gestione ambientale necessari per gestire gli impatti ambientali immediati e a lungo termine.
Il grado di applicazione dipende da fattori quali: la politica ambientale dell’organizzazione, la natura delle sue attività, prodotti e servizi, la localizzazione e le condizioni nelle quali l’organizzazione opera.

La Certificazione ISO 14001 dimostra dunque l’impegno concreto nel minimizzare l’impatto ambientale dei propri processi, prodotti e servizi e assicura agli stakeholder che il proprio sistema di gestione ambientale soddisfa gli standard ambientali internazionali specifici del settore.

PERCHE’ CERTIFICARSI

Certificarsi secondo la norma UNI EN ISO 14001 significa porre le basi per intraprendere il percorso della sostenibilità e della transizione ecologica.

  • Rafforzato e documentato controllo del rispetto degli obblighi di legge in materia ambientale
  • Ritorno economico dall’aumento di efficienza nell’utilizzo delle risorse ambientali ed energetiche
  • Minori consumi e riduzione dei costi delle utenze (gas, acqua, elettricità, etc.)
  • Tutela dell’ambiente e uso consapevole delle risorse
  • Riduzione dei costi gestionali attraverso la razionalizzazione dell’uso delle materie prime, la riduzione di rifiuti ed emissioni, la diminuzione dei costi energetici;
  • Agevolazioni al rilascio di autorizzazioni da parte delle autorità preposte
  • Riduzione dei premi assicurativi a carattere ambientale;
  • Possibilità di partecipare a bandi e gare pubbliche, ove richiesta tale certificazione
  • Soddisfazione di requisiti richiesti dal cliente: spesso la qualifica dei fornitori passa attraverso il requisito di essere certificati UNI EN ISO 14001
  • Migliori rapporti con gli investitori, le compagnie di assicurazione, gli istituti di credito
  • Migliori rapporti con i Clienti interni (lavoratori e loro famiglie) ed esterni (comunità locali, associazioni ambientaliste, istituzioni locali, etc.)
  • In alcuni comuni italiani la Certificazione Ambientale viene considerata equivalente al V.I.A. (Valutazione d’Impatto Ambientale) e sveltisce le pratiche per ampliamenti ed installazione di impianti industriali
  • Miglioramento dell’immagine aziendale per l’impegno nella tutela ambientale
IL NOSTRO SERVIZIO

CARAT SERVIZI S.r.l., grazie alla competenza dei propri collaboratori, fornisce:

  • Esecuzione di verifiche ispettive e valutazioni di conformità ambientale
  • Assistenza per l’ottenimento della certificazione UNI EN ISO 14001 e supporto per il suo  mantenimento

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DECRETO SEMPLIFICAZIONI: LE NOVITÀ IN MATERIA AMBIENTALE

Dal 31 luglio è in vigore la L. n. 108/2021, di conversione del D.L. n. 77/2021 (“Decreto Semplificazioni bis”), che ha introdotto una serie di modifiche al Testo Unico Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006), tra cui alcune in materia di:

  • valutazione di impatto ambientale (VIA);
  • valutazione ambientale strategica (VAS);
  • provvedimento unico ambientale (PUA);
  • provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR);
  • cessazione della qualifica di rifiuto;
  • attestazione di avvio al recupero o smaltimento (in relazione alla responsabilità del produttore di rifiuti);
  • impianti di biogas e di biometano;
  • rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva;
  • Elenco europeo dei rifiuti.

 

EMISSIONI IN ATMOSFERA DI SOSTANZE PERICOLOSE: OBBLIGO DI RELAZIONE Copia

Come introdotto dal D.Lgs. n. 102/2020 (di modifica del D.Lgs. n. 152/2006), i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui è previsto l’utilizzo, nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, di sostanze cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT e vPvB) e sostanze classificate estremamente preoccupanti (SVHC), devono inviare all’autorità competente ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione, una relazione  in merito a:

  • analisi delle alternative disponibili per la sostituzione delle predette sostanze;
  • valutazione dei rischi;
  • verifica della fattibilità tecnica ed economica della sostituzione.

In base alle disposizioni transitorie del D.Lgs. n. 102/2020, per le attività in esercizio alla data di entrata in vigore del provvedimento (28/08/2020), la prima relazione deve essere presentata entro un anno ovvero entro il 28 agosto 2021.

 

ROTTAMI METALLICI: PROROGA PER I CONTROLLI RADIOMETRICI

L. 17 giugno 2021, n. 87 (G.U del 21 giugno 2021 n. 146) Di conversione del D.L. n. 52/2021 (“Decreto Riaperture”).

Il provvedimento dispone la modifica del D.Lgs. n. 101/2020 (protezione dai pericoli da radiazioni ionizzanti) :

  • proroga al 31 dicembre 2021 (e non più 27 agosto 2021) del termine entro il quale l’esercente provvede alla misurazione della concentrazione di attività sui materiali contenenti radionuclidi di origine naturale presenti nel ciclo produttivo e sui residui derivanti dall’attività lavorativa stessa;
  • come già previsto nel D.L. n. 56/2021 (ora abrogato) fino al 30 settembre 2021 (nelle more dell’emanazione del decreto sui controlli radiometrici) si continuano ad applicare le procedure sulla sorveglianza radiometrica e le attestazioni degli esperti previste all’art. 2 del D.M. n. 100/2011.

TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE E RIFIUTI: REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE

Delibera n. 2 del 6 maggio 2021

(G.U. 24 maggio 2021, n. 122)

Il provvedimento definisce i requisiti in materia di certificazione di qualità (CODICE DI PRATICA – SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA NELL’AUTOTRASPORTO (GSA) delle imprese che effettuano trasporti di merci pericolose, di derrate deperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici, ”allo scopo di offrire un servizio di trasporto efficiente e vantaggioso in termini di sicurezza”.

Le imprese interessate possono ricevere la certificazione tramite organismi accreditati dopo aver attuato una serie di azioni per il rispetto di tutte le norme concernenti la sicurezza: dalla disposizione di una valutazione dei rischi alla formazione del personale, all’utilizzo di mezzi e attrezzature idonee per la sicurezza del trasporto.
L’impresa, inoltre, deve predisporre un piano di verifiche ispettive interne sul sistema di gestione per la sicurezza.

Delibera n. 3 del 6 maggio 2021

(G.U. 24 maggio 2021, n. 122)

Il provvedimento stabilisce le procedure aggiornate per l’accreditamento degli Organismi di certificazione, nonché i criteri ed i parametri per la qualificazione degli Ispettori da utilizzarsi da parte di tali Organismi per il rilascio di certificazioni secondo la Norma Tecnica “Codice di Pratica – sistema di gestione della sicurezza nell’autotrasporto (GSA)” di cui alla Delibera n. 2.