COVID-19: AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO SULLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

In data 30 giugno 2022, si è svolta una riunione tecnica con i rappresentanti dei Ministeri della Salute, del Lavoro, dello Sviluppo Economico, di INAIL e le Parti sociali per riesaminare ed aggiornare il Protocollo sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro fissando un nuovo quadro di regole per il dopo-emergenza.

Da una prima lettura della bozza del Protocollo di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid negli ambienti di lavoro, diffusa da alcuni organi di stampa, e tenuto conto tuttavia che non vi è ancora la conferma ufficiale della formulazione definitiva, emerge in particolare quanto segue.

INFORMAZIONE

  • Mantenere la cartellonistica informativa fino ad oggi utilizzata

MODALITA’ DI INGRESSO NEI LUOGHI DI LAVORO

  • E’ lasciato a discrezione dell’azienda stabilire l’opportunità di effettuare il controllo della temperatura corporea nel rispetto delle disciplina per la protezione dei dati personali
  • La gestione di eventuali lavoratori sintomatici rispetterà le procedure già fornite nei protocolli precedenti
  • Rimangono valide le disposizioni circa l’accesso contingentato ove questo comporti rischi di assembramento

GESTIONE APPALTI, FORNITORI, VISITATORI

  • Rimane l’obbligo di informare i lavoratori delle imprese terze (ad esempio per interventi di manutenzione), fornitori e visitatori in genere sul protocollo aziendale

PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA, RICAMBIO DELL’ARIA

  • Per quanto riguarda le operazioni di pulizia, sanificazione e ricambio d’aria, rimangono valide le indicazioni fornite nei protocolli precedenti

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

  • Vanno mantenuti idonei e sufficienti mezzi detergenti per le mani, facilmente accessibili a tutti i lavoratori 

GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI

  • L’accesso agli spazi comuni (refettorio, mensa, distributori bevande, spogliatoi, servizi) deve essere contingentato come da precedenti indicazioni

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

  • Le nuove disposizioni riportano la raccomandazione al ricorso alla FFP2 quale “presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio, soprattutto nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative”.
  • Il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne l’utilizzo nei contesti a maggior rischio.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

  • La gestione delle persone sintomatiche in azienda rimane invariata con l’unica differenza che il soggetto deve essere dotato di mascherina FFP2

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

  • È necessario, pur nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall’OMS, che la sorveglianza sanitaria sia volta al completo ripristino delle visite mediche previste
  • La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà in osservanza della normativa di riferimento

LAVORO AGILE

  • Il lavoro agile rappresenta, anche nella situazione attuale, “uno strumento utile per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili, maggiormente esposti ai rischi derivanti dalla malattia

LAVORATORI FRAGILI

  • Il datore di lavoro stabilisce, sentito il medico competente, specifiche misure prevenzionali e organizzative per i lavoratori fragili.”

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO

  • I datori di lavoro provvedono ad aggiornare il Protocollo condiviso di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro sulla base di quanto espresso nei punti precedenti
  • La validità del nuovo Protocollo è estesa al 31 ottobre 2022, salvo mutamenti dell’attuale quadro epidemiologico che richiedano una ridefinizione delle misure prevenzionali.

    Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e supporto tecnico:
    – Dott.ssa Monica Di Bella mail m.dibella@caratservizi.it cell. 335 – 195.27.97
    – Dott.ssa Tiziana Conti mail t.conti@caratservizi.it cell. 339 – 72.66.063

COVID-19: CONFERMATA FINO A GIUGNO L’APPLICABILITÀ DEL PROTOCOLLO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

A seguito dell’incontro in data 4 maggio 2022 tra i rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero della Salute, del Ministero dello Sviluppo Economico, dell’INAIL e di tutte le parti sociali, è stato confermato il mantenimento del Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid negli ambienti di lavoro (versione del 6 aprile 2021), garantendone pertanto la validità e l’applicazione, con la previsione di un successivo momento di confronto entro il 30 giugno p.v. per verificare l’opportunità di apportare i necessari aggiornamenti connessi all’evoluzione della situazione epidemiologica. Pertanto

PER TUTTI I DATORI DI LAVORO DEL SETTORE PRIVATO ED IL PERSONALE OPERANTE IN ATTIVITÀ PRODUTTIVE, INDUSTRIALI E COMMERCIALI RESTANO APPLICABILI ED IN VIGORE TUTTE LE INDICAZIONI OPERATIVE contemplate nel Protocollo e suddivise nei seguenti punti:

  1. INFORMAZIONE
  2. MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA
  3. MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
  4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
  5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
  6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
  7. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK)
  8. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E LAVORO AGILE E DA REMOTO, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)
  9. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
  10. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
  11. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
  12. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
  13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

In particolare rimane l’OBBLIGO DI MASCHERINA CHIRURGICA AL LAVORO (o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore) “in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro,  al chiuso o all’aperto

È stata inoltre sottolineata l’importanza del mantenimento del ruolo attivo e della prosecuzione delle attività da parte del Comitato aziendale per l’applicazione e la verifica delle regole contenute nel Protocollo.

Si ricorda in aggiunta che, per effetto del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, a partire dal 1° maggio 2022:

NON VIGE PIÙ L’OBBLIGO di possesso ed esibizione del GREEN PASS BASE
da parte dei lavoratori, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui l’attività è svolta

NON VIGE PIÙ L’OBBLIGO del GREEN PASS RAFFORZATO
per i lavoratori over 50 e per l’accesso a convegni e congressi

NON VIGE PIÙ L’OBBLIGO per il datore di lavoro
di effettuare i controlli in materia di Green Pass

NON VIGE PIÙ L’OBBLIGO del GREEN PASS BASE
per l’accesso a mense, corsi di formazione, mezzi di trasporto (aerei, treni IR, IC e alta velocità, autobus interregionali)

Ai sensi dell’Ordinanza del Ministero della Salute 28 aprile 2022, a partire dal 1° maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore del citato D.L 24 marzo 2022, n. 24 e comunque non oltre il 15 giugno 2022

È RACCOMANDATO (pertanto NON OBBLIGATORIO)  L’UTILIZZO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE  in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico. Il cliente in un negozio, al supermercato, al ristorante…

ATTENZIONE però alle “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” adottate con Ordinanza del Ministero della Salute del 1° aprile 2022 (valide sino al 31 dicembre 2022) che prevedono l’attuazione di una serie di misure di carattere generale e specifiche per l’esercizio delle seguenti attività/servizi al fine di tutelare i fruitori/clienti:

RISTORAZIONE E CERIMONIE
ATTIVITÀ TURISTICHE E RICETTIVE
CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO
PISCINE TERMALI E CENTRI BENESSERE
SERVIZI ALLA PERSONA
COMMERCIO
MUSEI, ARCHIVI, BIBLIOTECHE, LUOGHI DELLA CULTURA E MOSTRE
PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO
CIRCOLI CULTURALI, CENTRI SOCIALI E RICREATIVI
CONVEGNI, CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI
SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE, SALE BINGO E CASINÒ
SAGRE E FIERE LOCALI
CORSI DI FORMAZIONE
SALE DA BALLO E DISCOTECHE

Al link il comunicato del Ministero del Lavoro : https://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/comunicati/pagine/covid-parti-sociali-confermano-applicazione-protocolli-sicurezza-e-salute.aspx/


Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e supporto tecnico inclusa formazione:

Dott.ssa Monica Di Bella mail m.dibella@caratservizi.it cell. 335 – 195.27.97

Dott.ssa Tiziana Conti mail t.conti@caratservizi.it cell. 339 – 72.66.063

 

 

EMERGENZA COVID-19: PUBBLICATE LE NUOVE LINEE GUIDA PER LE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Con Ordinanza del 1° aprile 2022 (pubblicata in G.U. n. 79 del 4 aprile 2022) il Ministero della Salute ha adottato le nuove “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”, con effetto a decorrere dal 1° aprile sino al 31 dicembre 2022.

“In continuità con le prime Linee Guida, è stata mantenuta l’impostazione quale strumento sintetico e di immediata applicazione. Invece, gli indirizzi in esse contenuti sono stati progressivamente integrati, anche in un’ottica di semplificazione, con alcuni nuovi elementi conoscitivi, legati all’evoluzione dello scenario epidemiologico e delle misure di prevenzione adottate, tra cui la vaccinazione anti-COVID19 e l’introduzione progressiva della certificazione verde COVID-19.”

Nell’aggiornamento “le misure di prevenzione sono state ulteriormente semplificate e rese coerenti con l’attuale scenario epidemiologico, caratterizzato da una graduale riduzione complessiva dell’impatto sui sistemi ospedalieri e dalla verosimile evoluzione verso una fase di transizione rispetto all’attuale emergenza pandemica, in considerazione dell’immunizzazione conseguente alla campagna vaccinale e a quella determinata dalla guarigione.”

“Fermi restando gli obblighi di verifica del possesso della certificazione verde COVID-19, previsti dalla normativa vigente, si precisa che le presenti Linee Guida non entrano nel merito delle specifiche misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, per le quali si rimanda a normativa e protocolli vigenti.”

Sommario Linee guida

PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE

MISURE SPECIFICHE PER I SINGOLI SETTORI DI ATTIVITÀ

RISTORAZIONE E CERIMONIE

ATTIVITÀ TURISTICHE E RICETTIVE

CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO

PISCINE TERMALI E CENTRI BENESSERE

SERVIZI ALLA PERSONA

COMMERCIO

MUSEI, ARCHIVI, BIBLIOTECHE, LUOGHI DELLA CULTURA E MOSTRE

PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO

CIRCOLI CULTURALI, CENTRI SOCIALI E RICREATIVI

CONVEGNI, CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI

SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE, SALE BINGO E CASINÒ

SAGRE E FIERE LOCALI

CORSI DI FORMAZIONE

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DISPOSIZIONI IN VIGORE PER GLI AMBIENTI DI LAVORO – SETTORE PRIVATO

Con D.L. 24 marzo 2022, n. 24 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 ed in vigore dal 25 marzo 2022) sono fissate le disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

GREEN PASS BASE (Certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test)
  1. Fino al 30 aprile 2022 obbligo di Green pass Base per chiunque (compresi gli ultracinquantenni) svolge una attività lavorativa nel settore privato, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui l’attività è svolta;
  2. Per i lavoratori over 50 quindi non vige più l’obbligo di Green pass rafforzato; tuttavia fino al 15 giugno 2022 permane l’obbligo vaccinale;
  3. Dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata (per mancato possesso del GP), il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al termine del 30 aprile 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso;
  4. Fino al 30 aprile 2022 è consentito con il Green pass Base l’accesso ai seguenti servizi e attività:
  • mense e catering continuativo su base contrattuale
  • corsi di formazione pubblici e privati
  • mezzi di trasporto (aerei, treni interregionali, intercity e alta velocità, autobus interregionali).
GREEN PASS RAFFORZATO (Certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione)

Fino al 30 aprile 2022 è consentito con il Green pass rafforzato l’accesso a convegni e congressi.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
  1. Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (non necessariamente FFP2). Tale obbligo non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da altre persone.
  2. Fino al 30 aprile 2022 per i lavoratori, le mascherine chirurgiche sono considerate dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all’art. 74, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008.
PROTOCOLLO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

In assenza di una disposizione esplicita contraria, permane l’obbligo di applicazione del Protocollo condiviso nei luoghi di lavoro e di tutte le misure di contenimento ivi previste.

ISOLAMENTO E AUTOSORVEGLIANZA
  1. Dal 1° aprile 2022, continua ad applicarsi l’obbligo di isolamento per le persone risultate positive, fino all’accertamento della guarigione (conseguente all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati abilitati)
  2. Dal 1° aprile 2022, per i contatti stretti con positivi si applica il regime di autosorveglianza con:
  • obbligo di FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti, per 10 giorni dalla data dell’ultimo contatto stretto
  • alla comparsa di sintomi, raccomandazione per l’esecuzione di un test antigenico rapido o molecolare; in caso di risultato negativo, obbligo (se ancora sintomatici) di test al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
SANZIONI
  1. la violazione della misura dell’isolamento in caso di positività al Covid-19 è punita con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000, salvo che il fatto costituisca reato ai sensi dell’art. 452 del Codice penale o comunque reato più grave;
  2. la violazione dell’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a 1.000.

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LE ULTIME DISPOSIZIONI IN MERITO A GREEN PASS E VACCINAZIONI

La corsa della nuova variante Omicron , l’esigenza di contenere la quarta ondata di contagi e la volontà di accelerare la somministrazione dei vaccini hanno portato a nuovi pacchetti di restrizioni riguardanti obbligo vaccinale, green pass, mascherine, ingressi a determinati servizi ed attività.

Di seguito una lista riassuntiva degli ultimi principali decreti pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

D.L. n. 221/2021
(G.U. n. 305 del 24 dicembre 2021)

Il provvedimento, in vigore dal 25 dicembre 2021, dispone, tra il resto:

  • la proroga dello stato di emergenza nazionale fino al 31 marzo 2022;
  • la durata delle certificazioni verdi COVID-19 (art. 3), a decorrere dal 1° Febbraio 2022: da 9 passa a 6 mesi;
  • obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all’aperto, in zona bianca (fino al 31 gennaio 2022);
  • obbligo di Green Pass nei luoghi di lavoro fino al 31 marzo 2022;
  • applicazione delle misure del D.P.C.M. 2 marzo 2021 fino al 31 marzo 2022, compreso il rispetto dei Protocolli negli ambienti di lavoro.

D.L. n. 229/2021
(G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021)

Il provvedimento, in vigore dal 31 dicembre 2021, dispone, tra il resto:

  • obbligo della Certificazione verde COVID-19 “rafforzata” (ottenuto cioè a seguito del completamento del ciclo vaccinale o a seguito di guarigione dalla malattia) per l’accesso a determinati servizi ed attività (a partire dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica) tra cui alberghi (compresi i servizi di ristorazione), consumo di cibi e bevande nei servizi di ristorazione (anche al banco e all’aperto), convegni e congressi, tutti i mezzi di trasporto pubblico;
  • nuove disposizioni in materia di quarantena precauzionale;
  • disciplina sanzionatoria in caso di violazione delle suddette misure.

D.L. n. 1/2022
(G.U. n. 4 del 7 gennaio 2022)

Il provvedimento, in vigore dall’8 gennaio 2022, dispone, tra il resto:

  • dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale ai cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio dello stato, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età;
  • dal 15 febbraio 2022 i lavoratori (pubblici e privati) e i liberi professionisti di almeno 50 anni devono possedere, per accedere al luogo di lavoro, il Green pass rafforzato ossia la certificazione verde Covid-19 rilasciata esclusivamente a seguito di vaccinazione o avvenuta guarigione. Chi non è ancora vaccinato o guarito dovrà effettuare la prima dose del vaccino entro il 31 gennaio per ottenere un Green Pass rafforzato valido a partire dal 15 febbraio (il certificato verde è rilasciato subito dopo la prima dose ma è attivato il quindicesimo giorno successivo alla somministrazione);
  • i lavoratori di almeno 50 anni che dal 15 febbraio 2022 non sono in possesso del green pass rafforzato sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.

Carat Servizi Srl assiste le aziende nella gestione degli adempimenti normativi e dell’aggiornamento delle procedure.

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GREEN PASS IN AMBITO LAVORATIVO PRIVATO

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. n. 165/2021 di conversione del D.L. n. 127/2021 in merito all’impiego della certificazione verde Covid-19 in ambito lavorativo pubblico e privato

Tra le principali novità:

  • la possibilità per i lavoratori di consegnare al datore di lavoro copia del proprio Green pass. Per tutta la durata della relativa validità, potranno essere pertanto esonerati dai controlli;
  • la promozione, da parte dei datori di lavoro in collaborazione con il medico competente, di campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e sull’importanza della vaccinazione, dirette alla tutela della salute dei dipendenti.

Ulteriori chiarimenti:

  • in caso di scadenza della validità della certificazione in corso di prestazione lavorativa, è consentita (senza applicazione di sanzioni) la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro “esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro”;
  • per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni in materia di Green pass compete all’utilizzatore; “è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni”.

Scarica l’estratto del testo: Legge_165_green_pass


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LE ULTIME NOVITA’ IN MERITO AL GREEN PASS PER I LAVORATORI

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 21 Settembre 2021, n. 127.
Il 15 ottobre 2021 entra in vigore l’obbligo, per chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19, per accedere ai luoghi in cui è svolta l’attività.

Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il rispetto delle prescrizioni ed entro il 15 ottobre 2021 deve:

  • definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro
  • individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni

I lavoratori privi della certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.

Sono previste sanzioni:

  • da 600 a 1.500 euro per i lavoratori
  • da 400 a 1.000 euro per i datori di lavoro

Scarica l’estratto del testo: estratto Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127

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  • cartello di avviso verifica green pass da esporre agli accessi;
  • comunicazione a tutti i lavoratori sui nuovi adempimenti;
  • nomina degli incaricati al controllo green pass;
  • procedura che definisce le modalità stabilite dall’azienda per la gestione controllo green pass,

Gestione aspetti relativi alla privacy

  • informativa sul trattamento ai dati personali;
  • aggiornamento del registro delle attività di trattamento (ai sensi del reg. 679/UE sulla privacy /GDPR)

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GREEN PASS NELLE MENSE AZIENDALI

Secondo una FAQ del Governo pubblicata il 14 agosto 2021, per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde Covid-19, analogamente a quanto avviene nei ristoranti”.

Il chiarimento contrasta con quanto dichiarato dal Ministero dell’Interno con Nota n. 4073 del 5 agosto scorso, in cui si escludeva l’obbligo del Green pass per il personale dipendente che usufruisce del vitto nella mensa interna all’azienda (fermo restando comunque il rispetto del Protocollo con le misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro).

 

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COVID-19 E LE MISURE DI GESTIONE DELL’EMERGENZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Con provvedimento del 13 maggio, il Garante ha adottato:

  • il “documento di indirizzo sulla vaccinazione anti COVID-19 nei luoghi di lavoro”, che fornisce indicazioni sui trattamenti dei dati personali connessi all’attuazione del Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro;
  • il “documento sul ruolo del medico competente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro”.

Confermato il divieto per il datore di lavoro di raccogliere informazioni in merito a tutti gli aspetti relativi alla vaccinazione anti COVID-19 dei lavoratori (adesione, avvenuta somministrazione) e ad altri dati relativi alle condizioni di salute.

Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2021

(G.U. del 31 maggio 2021, n. 128)

tutte le attività produttive industriali e commerciali devono svolgersi nel rispetto del «Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro»” sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali il 6 aprile 2021 (Notiziario Marzo 2021).

Il suddetto protocollo aggiorna e sostituisce il precedente documento (nella versione del 24/04/2020), in allegato 12 del D.P.C.M. 2 marzo 2021.

 

EMERGENZA CORONAVIRUS: CHIARIMENTI SU VALIDITÀ DI PROCEDIMENTI (F-GAS, ALBO GESTORI, PREVENZIONE INCENDI)

Il D.L. n. 18/2020 (pubblicato in G.U. n. 70 del 17 marzo 2020), noto come decreto “Cura Italia” ha disposto che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020” conservino la loro validità fino al 15 giugno 2020. (art. 103, comma 2).

 

Sono stati resi i seguenti chiarimenti sugli aspetti applicativi:

  • F-gas: i certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese che svolgono attività di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.P.R. n. 146/2018, in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 resteranno validi fino al 15 giugno 2020;
  • Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali: sono esclusi i procedimenti che rientrano nella finestra temporale 31 gennaio-15 aprile 2020 ma sono già conclusi in modo definitivo nonché le iscrizioni scadute nel periodo 31 gennaio 2020 e 17/03/2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020) per le quali non è stata presentata domanda di rinnovo;
  • Prevenzione incendi: ricadono le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all’art 5 del D.P.R. n. 151/2011, i corrispondenti procedimenti previsti dal D.Lgs. n. 105/2015, le omologazioni dei prodotti antincendio nonché i termini fissati dall’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 ai fini del mantenimento dell’iscrizione dei professionisti antincendio negli elenchi di cui all’art. 16 del D.lgs. n. 139/2006. Si ricorda inoltre che sono sospese “le attività di formazione esterna e gli accertamenti di idoneità tecnica nonché i controlli di prevenzione incendi, di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 151/2011, fatti salvi i controlli svolti nell’ambito di attività di indagine di polizia giudiziaria”.