NUOVI FORMULARI E REGISTRI RIFIUTI

Nuovi Formulari e Registri Rifiuti: Cosa Cambia dal 2025

 

A partire dal 13 febbraio 2025, tutte le aziende dovranno adottare nuovi modelli FIR e registri rifiuti di carico e scarico.

Per garantire la conformità, è essenziale conoscere le nuove disposizioni e adeguarsi per tempo.

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Nuovi formulari e registri rifiuti: Il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI)

 

Il RENTRI è il nuovo sistema digitale di tracciabilità dei rifiuti, introdotto dall’art. 188 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e regolamentato dal DM n. 59/2023. L’iscrizione a questo sistema avverrà in tre fasi:

  • 15 dicembre 2024 – 13 febbraio 2025: obbligo per imprese produttrici di rifiuti con più di 50 dipendenti e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali.
  • 15 giugno 2025 – 14 agosto 2025: obbligo per le imprese produttrici con più di 10 e meno di 50 dipendenti.
  • 15 dicembre 2025 – 13 febbraio 2026: obbligo per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi fino a 10 dipendenti.

 

Nuovi modelli FIR e registri rifiuti di Carico e Scarico

 

Dal 13 febbraio 2025, tutti i soggetti obbligati dovranno utilizzare i nuovi Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) e Registri cronologici di carico e scarico.

  • Prima tranche (dal 2024): gestione e vidimazione esclusivamente in formato digitale.
  • Seconda e terza tranche (dal 2025-2026): registri ancora cartacei, con vidimazione da parte delle Camere di Commercio, fino alla piena iscrizione nel RENTRI.

 

FIR e Vidimazione Digitale

 

Tutti gli operatori iscritti al RENTRI potranno gestire autonomamente la vidimazione e l’emissione dei FIR direttamente dal portale RENTRI, garantendo maggiore trasparenza e riduzione degli oneri burocratici.

 

Formazione e Supporto per la Transizione

 

Adeguarsi alle nuove normative è fondamentale per evitare sanzioni e garantire la corretta gestione dei rifiuti aziendali.

CARAT SERVIZI S.R.L. offre formazione personalizzata e supporto pratico per la gestione operativa delle nuove procedure.

 

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Assicurati che la tua azienda sia conforme alle nuove normative sui rifiuti! Contattaci per una consulenza personalizzata.

 

MUD 2023: SCADENZA AGGIORNATA ALL’8 LUGLIO 2023

MUD 2023: Scadenze e Obblighi per la Dichiarazione Rifiuti

 

Il D.P.C.M. 3 febbraio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 2023, approva il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) per l’anno 2023, con le relative istruzioni e modulistica. Questo modello deve essere utilizzato per la presentazione del MUD relativo ai rifiuti prodotti e/o gestiti nel 2022.

Scadenze per la Presentazione del MUD 2023

 

Secondo quanto stabilito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il termine per la presentazione del MUD 2023 è fissato per il 8 luglio 2023, con una finestra di centoventi giorni a partire dalla pubblicazione del decreto. È fondamentale rispettare tale scadenza per evitare sanzioni.

Struttura del MUD 2023 sulla dichiarazioni rifiuti

 

Il MUD 2023 è composto da sei comunicazioni principali:

  1. Comunicazione Rifiuti
  2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso
  3. Comunicazione Imballaggi (sezioni Consorzi e Gestori Rifiuti)
  4. Comunicazione Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)
  5. Comunicazione Rifiuti Urbani e Assimilati
  6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE)

 

Obbligo di Presentazione MUD 2023 sulla dichiarazioni rifiuti

 

L’obbligo di presentazione della Comunicazione Rifiuti riguarda:

  • Imprese che producono rifiuti pericolosi
  • Imprese con più di dieci dipendenti che producono rifiuti non pericolosi da attività industriali o artigianali (D.Lgs. n. 152/2006, art. 184, comma 3)
  • Attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuata a titolo professionale
  • Imprese di recupero e smaltimento dei rifiuti
  • Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione

 

Esenzioni dal MUD 2023 sulla dichiarazioni rifiuti

 

Sono esonerati dalla presentazione del MUD:

  • Imprenditori agricoli con volume d’affari inferiore a 8.000 euro (art. 2135 Codice Civile)
  • Imprese che raccolgono e trasportano solo rifiuti non pericolosi
  • Imprese con meno di 10 dipendenti che producono solo rifiuti non pericolosi
  • Alcuni produttori di rifiuti non pericolosi (diversi da quelli indicati nelle lettere c), d) e g) dell’art. 184, comma 3)

 

Sanzioni per Omessa o Incompleta Dichiarazione MUD

L’omessa dichiarazione o una dichiarazione incompleta o inesatta comporta una sanzione amministrativa che varia tra i 2.000 euro e i 10.000 euro. Se la dichiarazione è presentata oltre il termine, ma entro il sessantesimo giorno dalla scadenza, la sanzione va da 26 euro a 160 euro.

Assistenza MUD 2023 sulla dichiarazioni rifiuti

 

Carat Servizi Srl offre supporto completo per la preparazione e trasmissione del MUD 2023 alla Camera di Commercio competente.

Per maggiori informazioni e assistenza, contatta Carat Servizi:

MUD 2022: PUBBLICATO IL NUOVO MODELLO, SCADENZA FISSATA AL 21 MAGGIO 2022

MUD 2022: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Nuovo Modello Unico di Dichiarazione Ambientale

 

Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 gennaio 2022 e dovrà essere utilizzato per la dichiarazione dei rifiuti gestiti nel 2021.

 

Cosa Contiene il Nuovo MUD 2022?

Il provvedimento include il modello e le istruzioni per la presentazione delle seguenti Comunicazioni ambientali:

  • Comunicazione Rifiuti
  • Comunicazione Veicoli Fuori Uso
  • Comunicazione Imballaggi (Sezione Consorzi e Sezione Gestori Rifiuti di Imballaggio)
  • Comunicazione Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)
  • Comunicazione Rifiuti Urbani e Raccolti in Convenzione
  • Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

 

Chi Deve Presentare la Dichiarazione MUD 2022?

La Comunicazione Rifiuti, da effettuare esclusivamente per via telematica, è obbligatoria per:

  • Imprese produttrici di rifiuti pericolosi
  • Aziende con oltre 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da:
    • Lavorazioni industriali
    • Lavorazioni artigianali
    • Attività di recupero e smaltimento rifiuti
    • Trattamenti delle acque e depurazione
    • Manutenzione reti fognarie e fosse settiche
  • Operatori professionali del settore rifiuti, tra cui:
    • Aziende di raccolta e trasporto rifiuti
    • Impianti di recupero e smaltimento
    • Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione

 

Scadenza per la Presentazione del MUD 2022

Secondo la Legge n. 70/1994, la scadenza per la presentazione del MUD è fissata in 120 giorni dalla pubblicazione, ovvero entro il 21 maggio 2022 (anziché il 30 aprile 2022, come negli anni precedenti).

Il D.P.C.M. in Gazzetta Ufficiale

 

Assistenza per la Dichiarazione MUD

Carat Servizi Srl offre supporto per la predisposizione e trasmissione del MUD 2022 alla Camera di Commercio competente.

 

Per informazioni e assistenza, contattaci:

Telefono: +39 0423.715927

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ROTTAMI METALLICI: PROROGA PER I CONTROLLI RADIOMETRICI

L. 17 giugno 2021, n. 87 (G.U del 21 giugno 2021 n. 146) Di conversione del D.L. n. 52/2021 (“Decreto Riaperture”).

Il provvedimento dispone la modifica del D.Lgs. n. 101/2020 (protezione dai pericoli da radiazioni ionizzanti) :

  • proroga al 31 dicembre 2021 (e non più 27 agosto 2021) del termine entro il quale l’esercente provvede alla misurazione della concentrazione di attività sui materiali contenenti radionuclidi di origine naturale presenti nel ciclo produttivo e sui residui derivanti dall’attività lavorativa stessa;
  • come già previsto nel D.L. n. 56/2021 (ora abrogato) fino al 30 settembre 2021 (nelle more dell’emanazione del decreto sui controlli radiometrici) si continuano ad applicare le procedure sulla sorveglianza radiometrica e le attestazioni degli esperti previste all’art. 2 del D.M. n. 100/2011.

TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE E RIFIUTI: REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE

TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE E RIFIUTI: REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE

 

Delibera n. 2 del 6 maggio 2021: Certificazione GSA nel trasporto merci

Pubblicazione: Gazzetta Ufficiale 24 maggio 2021, n. 122

La Delibera n. 2 del 6 maggio 2021 stabilisce i requisiti per la Certificazione GSA nel trasporto merci pericolose, derrate deperibili, rifiuti industriali e prodotti farmaceutici.

Questa certificazione sulla sicurezza per l’autotrasporto segue il Codice di Pratica – Sistema di Gestione della Sicurezza nell’Autotrasporto (GSA), con l’obiettivo di garantire un trasporto efficiente e sicuro.

 

Requisiti per la Certificazione GSA

Le imprese di trasporto devono ottenere la certificazione tramite organismi accreditati, dimostrando la conformità a una serie di normative sulla sicurezza, tra cui:

  • Valutazione dei rischi per prevenire incidenti e garantire la protezione delle merci;
  • Formazione del personale per aumentare la consapevolezza e le competenze in materia di sicurezza;
  • Utilizzo di mezzi e attrezzature idonee, conformi agli standard di sicurezza;
  • Piano di verifiche ispettive interne, per monitorare e migliorare il sistema di gestione della sicurezza.

Ottenere questa certificazione permette alle imprese di aumentare la propria affidabilità e competitività nel settore dell’autotrasporto.

Delibera n. 3 del 6 maggio 2021: Accreditamento degli Organismi di Certificazione

Pubblicazione: Gazzetta Ufficiale 24 maggio 2021, n. 122

La Delibera n. 3 del 6 maggio 2021 aggiorna le procedure di accreditamento per gli Organismi di Certificazione e definisce i criteri per la qualificazione degli Ispettori incaricati di rilasciare la certificazione GSA.

Questa norma garantisce che solo enti accreditati e ispettori qualificati possano certificare le imprese di autotrasporto, migliorando il controllo sulla sicurezza e la qualità del trasporto merci.

 

Vantaggi della Certificazione GSA nel trasporto merci

Le aziende certificate secondo il Codice di Pratica – Sistema di Gestione della Sicurezza nell’Autotrasporto (GSA) ottengono:

  • Maggiore sicurezza nei trasporti;
  • Migliore conformità alle normative vigenti;
  • Incremento della fiducia dei clienti e dei partner commerciali.

Per ulteriori dettagli, consultare la Gazzetta Ufficiale n. 122 del 24 maggio 2021.

 

VIA, AUA, ENERGIE E RIFIUTI: PUBBLICATO IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI

D.L. 31 maggio 2021, n. 77

(G.U. n. 129 del 31 maggio 2021)

Il provvedimento, in vigore il 1° giugno 2021, reca numerose misure di semplificazione in materia di ambiente, energia e rifiuti, in particolare:

  • Disposizioni relative al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e consultazione preventiva al fine di accelerare le procedure di screening e facilitare il confronto tra pubblica amministrazione e proponente.
  • Nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale
  • Avvio del procedimento di VIA e consultazione del pubblico
  • Nuova disciplina in materia di provvedimento unico ambientale
  • Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale
  • Provvedimento autorizzatorio unico regionale
  • Determinazione dell’autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto
  • Semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici
  • Cessazione della qualifica di rifiuto
  • Misure di semplificazione per la promozione dell’economia circolare