PUBBLICATO IL DECRETO END OF WASTE PER I RIFIUTI INERTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE: IN VIGORE NUOVI OBBLIGHI PER LE AZIENDE DI RECUPERO
Nuove Normative per il Recupero dei Rifiuti Inerti: D.M. 27 Settembre 2022, n. 152
Dal 4 novembre 2022 è in vigore il D.M. 27 settembre 2022, n. 152, che stabilisce i criteri per cui i rifiuti inerti da costruzione e demolizione (ad eccezione di quelli abbandonati o sotterrati) e altri rifiuti inerti di origine minerale, sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti e sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato. Questo aggregato potrà essere utilizzato esclusivamente per scopi specifici, come indicato dal Decreto.
Tipologie di Rifiuti Interessati
Il provvedimento riguarda 18 tipologie di rifiuti, tra cui cemento, mattoni, terre e rocce da scavo, scarti di ghiaia e pietrisco, scarti di sabbia e argilla, scarti di ceramica, ecc. (Codici EER: 170101, 170102, 170504, 010408, 010409, 101208, ecc.).
Obblighi per i Gestori degli Impianti di Recupero rifiuti inerti e aggregato recuperato
I gestori degli impianti che producono aggregati recuperati devono rispettare diversi obblighi, tra cui:
- Redigere una Dichiarazione di Conformità per lotto, da inviare alle Autorità competenti e archiviare presso l’impianto.
- Conservare un campione di aggregato recuperato prodotto, per lotto.
- Adottare un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001, comprensivo di procedure operative specifiche per il controllo delle caratteristiche di conformità (verifiche in ingresso, modalità di lavorazione e deposito, controlli analitici e test di cessione).
- Presentare un aggiornamento all’autorità competente (entro il 23 maggio 2023) sulla comunicazione in procedura semplificata ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando la quantità massima recuperabile, o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione unica.
Procedura per l’Adeguamento e Utilizzo dei Materiali per il recupero di rifiuti inerti
- Procedure semplificate: continua ad applicarsi il D.M. 5 febbraio 1998 fino all’adeguamento.
- Materiali prodotti prima del 4 novembre 2022 o quelli già recuperati con procedura autorizzata possono essere utilizzati in conformità alla comunicazione o in base all’autorizzazione unica o all’AIA.
Semplificazioni per Aziende con Certificazioni Ambientali
Per le imprese EMAS e/o con la certificazione UNI EN ISO 14001, il decreto prevede semplificazioni nella gestione delle dichiarazioni di conformità e nel controllo dei rifiuti in ingresso.
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