Documentazione sanitaria e tutela della privacy

Chiarimenti in merito alla custodia dei dati relativi alle cartelle sanitarie e di rischio da parte del datore di lavoro e del medico competente.

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha precisato quanto segue:

  • ai sensi degli artt. 25 “Obblighi del medico competente” e 53 “Tenuta della documentazione” del D.Lgs. n. 81/2008, è consentito l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal Testo unico sicurezza;
  • la documentazione, sia su supporto cartaceo che informatico, deve essere custodita nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali (art. 53, c. 4);
  • il D.Lgs. n. 196/2003 è stato modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 per adeguarlo alle disposizioni del Reg. UE 2016/679 (GDPR);
  • Per quanto concerne la custodia dei dati relativi alle cartelle sanitarie e di rischio inserite su un data base aziendale, sarà necessario adottare soluzioni concordate tra datore di lavoro e medico competente che, nel rispetto del segreto professionale e della tutela della privacy, garantiscano l’accessibilità ai suddetti dati soltanto al medico competente e non permettano né al datore di lavoro né all’amministratore di sistema di potervi accedere