Il 18 aprile 2023 il Parlamento Europeo ha approvato il testo del nuovo Regolamento Macchine. Il Regolamento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 giugno, andando a sostituire la precedente Direttiva 2006/42/CE, conosciuta come Direttiva Macchine. L’entrata in vigore è prevista per il 19 luglio 2023 e il nuovo regolamento macchine verrà applicato a partire dal 20 gennaio 2027, ovvero 42 mesi dopo la data di entrata in vigore.
PRINCIPALI NOVITA’ DEL REGOLAMENTO MACCHINE
Le principali novità riguardano le tecnologie digitali emergenti e l’avanzamento tecnologico: i software che svolgono funzioni di sicurezza dovranno essere marcati CE. I software si aggiungeranno ai prodotti ad alto rischio indicati nell’Allegato I del Nuovo Regolamento, ex Allegato IV della Direttiva Macchine 2006/42/CE.
Le sei categorie di macchine che verranno introdotte dell’allegato I sono:
- dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, compresi i loro ripari;
- ripari per dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
- ponti elevatori per veicoli;
- apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio o altre macchine ad impatto;
- componenti di sicurezza con comportamento totalmente o parzialmente auto-evolutivo mediante approcci di apprendimento automatico che garantiscono funzioni di sicurezza;
- macchine che incorporano sistemi con comportamento totalmente o parzialmente auto-evolutivo che utilizzano approcci di apprendimento automatico che garantiscono funzioni di sicurezza e che non sono stati immessi sul mercato in modo indipendente, rispetto solamente a questi sistemi.
Un’altra importante novità riguarda la definizione di “Modifica sostanziale” che non era presente nella direttiva macchine. L’attuale direttiva si applica alle macchine nuove e non ha mai preso in considerazione gli interventi di modifica, regolamentati finora solamente dalle legislazioni nazionali, differenti tra una nazione e l’altra.
Il nuovo regolamento macchine si applicherà anche alle macchine che hanno subito “modifiche sostanziali”, ovvero modifiche:
- effettuate con mezzi fisici o digitali dopo che il prodotto è stato immesso sul mercato o messo in servizio;
- che non sono previste o pianificate dal fabbricante;
- che influenzano la sicurezza creando un nuovo pericolo o aumentando un rischio esistente in modo da richiedere l’adozione di:
- ripari o dispositivi di protezione aggiuntivi, il cui controllo modifica il sistema di comando legato alla sicurezza esistente, o
- misure di protezione aggiuntive per garantire la stabilità o la resistenza meccanica.
In questo caso il soggetto che apporta tali modifiche deve soddisfare tutti gli obblighi previsti dal regolamento per i fabbricanti.
Il testo approvato del nuovo Regolamento macchine è disponibile alla pagina dedicata del sito web dell’Unione Europea: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0097_IT.html#title2
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