Obblighi delle aziende secondo il D.Lgs. 81/2008
Il Titolo X del D.Lgs. 81/2008 disciplina l’esposizione ad agenti biologici e definisce gli obblighi del datore di lavoro per la valutazione e gestione del Rischio biologico D.Lgs. 81 2008. In particolare, l’articolo 271 stabilisce che il datore di lavoro deve effettuare una valutazione del rischio considerando:
- La classificazione degli agenti biologici (Allegato XLVI)
- Le malattie che possono essere contratte
- Gli effetti allergici e tossici
- L’esistenza di patologie legate all’attività professionale
La valutazione Rischio biologico D.Lgs. 81/2008 deve essere aggiornata ogni tre anni o in caso di modifiche significative. Inoltre, il datore di lavoro deve adottare misure tecniche e organizzative adeguate, garantire la formazione dei lavoratori e predisporre procedure di emergenza.
Rischio biologico D.Lgs. 81/2008: Attività soggette alla valutazione (Allegato XLIV)
L’Allegato XLIV del Rischio biologico D.Lgs. 81 2008 elenca le attività in cui è obbligatorio redigere un Documento di Valutazione del Rischio Biologico (DVR). Tuttavia, anche altre professioni non esplicitamente citate potrebbero essere coinvolte in un’esposizione non intenzionale ad agenti biologici.
Ecco alcune attività a rischio:
- Produzione di alimenti
- Agricoltura, allevamento e settore forestale
- Lavori nei macelli
- Impianti di smaltimento rifiuti e depurazione
- Attività sanitarie in strutture ospedaliere o ambulatoriali
- Laboratori clinici, diagnostici e di ricerca
- Lavori con animali o prodotti di origine animale
- Assistenza a soggetti infetti (umani o animali)
- Servizi di emergenza e necroscopici
- Industria farmaceutica (produzione di vaccini o biologici)
Rischio biologico D.Lgs. 81/2008: Dati e incidenza di agenti biologici e tumori
Secondo AIRC e IARC, circa il 13% dei tumori a livello globale è attribuibile a infezioni da agenti biologici, con alcune stime che arrivano fino al 17%. Gli agenti infettivi cancerogeni includono virus, batteri e parassiti.
Attualmente, undici organismi sono classificati dalla IARC come cancerogeni di gruppo 1:
- Virus di Epstein-Barr (EBV): correlato al linfoma di Burkitt, linfoma di Hodgkin e non Hodgkin
- Virus dell’epatite B e C (HBV, HCV): responsabili di epatite cronica e carcinoma epatocellulare
- Herpes virus HHV8: associato al sarcoma di Kaposi
- Virus dell’immunodeficienza umana di tipo 1 (HIV-1): associato indirettamente a vari tipi di tumori
- Papilloma virus (HPV): responsabile del cancro della cervice uterina e altri tumori genitali e orali
- Virus linfotropico delle cellule T umane di tipo 1 (HTLV-1): associato al linfoma delle cellule T
- Helicobacter pylori: batterio associato al carcinoma gastrico
- Parassiti elminti:
- Trematodi Clonorchis sinensis e Opistorchis viverrini: associati al colangiocarcinoma
- Schistosoma haematobium: correlato al tumore della vescica
La presenza dell’agente biologico non implica necessariamente lo sviluppo del tumore, ma rappresenta un fattore di rischio significativo.
Il nostro supporto
I nostri tecnici offrono supporto specializzato riguardante il Rischio biologico D.Lgs. 81 2008:
- Fornire informazioni approfondite sulla valutazione del rischio biologico
- Effettuare la valutazione del rischio biologico per la vostra attività
- Erogare formazione specifica sul rischio biologico
Contatti:
- Telefono: 0423 715927
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