Chi ha l’obbligo di effettuare la valutazione e perché è importante non sottovalutare il rischio biologico

Obblighi delle aziende secondo il D.Lgs. 81/2008

Il Titolo X del D.Lgs. 81/2008 disciplina l’esposizione ad agenti biologici e definisce gli obblighi del datore di lavoro per la valutazione e gestione del Rischio biologico D.Lgs. 81 2008. In particolare, l’articolo 271 stabilisce che il datore di lavoro deve effettuare una valutazione del rischio considerando:

  • La classificazione degli agenti biologici (Allegato XLVI)
  • Le malattie che possono essere contratte
  • Gli effetti allergici e tossici
  • L’esistenza di patologie legate all’attività professionale

La valutazione Rischio biologico D.Lgs. 81/2008 deve essere aggiornata ogni tre anni o in caso di modifiche significative. Inoltre, il datore di lavoro deve adottare misure tecniche e organizzative adeguate, garantire la formazione dei lavoratori e predisporre procedure di emergenza.

Rischio biologico D.Lgs. 81/2008: Attività soggette alla valutazione (Allegato XLIV)

L’Allegato XLIV del Rischio biologico D.Lgs. 81 2008 elenca le attività in cui è obbligatorio redigere un Documento di Valutazione del Rischio Biologico (DVR). Tuttavia, anche altre professioni non esplicitamente citate potrebbero essere coinvolte in un’esposizione non intenzionale ad agenti biologici.

Ecco alcune attività a rischio:

  • Produzione di alimenti
  • Agricoltura, allevamento e settore forestale
  • Lavori nei macelli
  • Impianti di smaltimento rifiuti e depurazione
  • Attività sanitarie in strutture ospedaliere o ambulatoriali
  • Laboratori clinici, diagnostici e di ricerca
  • Lavori con animali o prodotti di origine animale
  • Assistenza a soggetti infetti (umani o animali)
  • Servizi di emergenza e necroscopici
  • Industria farmaceutica (produzione di vaccini o biologici)

Rischio biologico D.Lgs. 81/2008: Dati e incidenza di agenti biologici e tumori

Secondo AIRC e IARC, circa il 13% dei tumori a livello globale è attribuibile a infezioni da agenti biologici, con alcune stime che arrivano fino al 17%. Gli agenti infettivi cancerogeni includono virus, batteri e parassiti.

Attualmente, undici organismi sono classificati dalla IARC come cancerogeni di gruppo 1:

  • Virus di Epstein-Barr (EBV): correlato al linfoma di Burkitt, linfoma di Hodgkin e non Hodgkin
  • Virus dell’epatite B e C (HBV, HCV): responsabili di epatite cronica e carcinoma epatocellulare
  • Herpes virus HHV8: associato al sarcoma di Kaposi
  • Virus dell’immunodeficienza umana di tipo 1 (HIV-1): associato indirettamente a vari tipi di tumori
  • Papilloma virus (HPV): responsabile del cancro della cervice uterina e altri tumori genitali e orali
  • Virus linfotropico delle cellule T umane di tipo 1 (HTLV-1): associato al linfoma delle cellule T
  • Helicobacter pylori: batterio associato al carcinoma gastrico
  • Parassiti elminti:
    • Trematodi Clonorchis sinensis e Opistorchis viverrini: associati al colangiocarcinoma
    • Schistosoma haematobium: correlato al tumore della vescica

La presenza dell’agente biologico non implica necessariamente lo sviluppo del tumore, ma rappresenta un fattore di rischio significativo.

Il nostro supporto

I nostri tecnici offrono supporto specializzato riguardante il Rischio biologico D.Lgs. 81 2008:

  • Fornire informazioni approfondite sulla valutazione del rischio biologico
  • Effettuare la valutazione del rischio biologico per la vostra attività
  • Erogare formazione specifica sul rischio biologico

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