Il DUVRI serve a gestire i rischi che nascono quando persone e attività di organizzazioni diverse operano nello stesso luogo o nello stesso ciclo produttivo. Non è un modulo standard da allegare al contratto: deve descrivere le interferenze realmente prevedibili e le misure concordate per eliminarle o ridurle al minimo.
Il riferimento principale è l’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008. La verifica deve però partire dal singolo affidamento: luogo, disponibilità giuridica degli ambienti, attività, durata, imprese coinvolte e rischi presenti possono cambiare gli obblighi applicabili.
Che cos’è il DUVRI
DUVRI significa Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze. Nei casi previsti dalla normativa viene elaborato dal datore di lavoro committente e allegato al contratto di appalto, d’opera o di somministrazione.
Il documento non valuta tutti i rischi dell’impresa appaltatrice. Si concentra sui pericoli generati dall’incontro tra:
- attività del committente e attività dell’appaltatore;
- più imprese o lavoratori autonomi presenti contemporaneamente;
- impianti, attrezzature, sostanze, percorsi e organizzazioni differenti;
- fasi di lavoro che, anche se separate nel tempo, possono condizionarsi a vicenda.
I rischi specifici propri dell’attività dell’appaltatore restano invece sotto la responsabilità e nella valutazione della relativa impresa.
Quando il DUVRI è obbligatorio
L’articolo 26 disciplina l’affidamento di lavori, servizi e forniture a imprese appaltatrici o lavoratori autonomi all’interno dell’azienda, di una sua unità produttiva o del ciclo produttivo, quando il datore di lavoro committente ha la disponibilità giuridica dei luoghi nei quali viene eseguita la prestazione.
Prima di concludere che il DUVRI sia necessario occorre quindi verificare almeno:
- chi è il committente e chi ha la disponibilità giuridica dei luoghi;
- dove e in quali orari verranno svolte le attività;
- se saranno presenti lavoratori del committente, altre imprese o autonomi;
- quali lavorazioni possono sovrapporsi o influenzarsi;
- durata, articolazione e possibili variazioni dell’appalto;
- presenza di rischi particolari che rendono necessaria una gestione più rigorosa.
La redazione del documento non esaurisce gli obblighi. Il committente deve anche verificare l’idoneità tecnico-professionale dei soggetti incaricati, fornire informazioni dettagliate sui rischi presenti e promuovere cooperazione e coordinamento.
Quando il DUVRI può non essere richiesto
La normativa prevede alcune esclusioni, tra cui i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature e i lavori o servizi di durata non superiore a cinque uomini-giorno.
L’esclusione collegata alla durata non opera quando sono presenti i rischi qualificati richiamati dall’articolo 26, come attività in ambienti confinati, rischio di incendio elevato, agenti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione o biologici, amianto, atmosfere esplosive e rischi particolari dell’Allegato XI.
Per uomini-giorno si intende la somma presunta delle giornate necessarie per eseguire lavori, servizi o forniture nell’arco di un anno dall’inizio dell’attività. Suddividere artificialmente l’affidamento non modifica la sostanza dell’organizzazione reale.
L’assenza dell’obbligo di redigere il DUVRI non significa automaticamente assenza di interferenze e non cancella gli altri obblighi di informazione, cooperazione e coordinamento applicabili.
Quali sono i rischi da interferenza
Un’interferenza non coincide soltanto con due lavorazioni svolte nello stesso momento. Può derivare da una sequenza di attività, da una modifica temporanea degli spazi o dagli effetti lasciati da un’impresa sull’ambiente di lavoro.
Tra le situazioni più frequenti rientrano:
- mezzi di trasporto e pedoni che condividono accessi o viabilità interna;
- manutenzioni eseguite vicino a impianti o linee ancora operative;
- lavori elettrici, sezionamenti e riattivazioni non coordinati;
- uso di fiamme libere, sostanze chimiche o attrezzature che generano polveri e rumore;
- temporanea rimozione di protezioni, parapetti o sistemi di sicurezza;
- occupazione di vie di passaggio, uscite o aree destinate all’emergenza;
- presenza contemporanea di imprese con procedure e responsabili differenti;
- pulizie, sanificazioni o trattamenti che modificano la fruibilità dei locali.
Cosa deve contenere un DUVRI utile
La struttura deve essere proporzionata alla complessità dell’affidamento. Un documento efficace rende riconoscibili almeno:
- soggetti coinvolti, responsabilità e riferimenti per il coordinamento;
- oggetto dell’appalto, luoghi, fasi, orari e durata prevista;
- rischi presenti negli ambienti messi a disposizione;
- attività dell’appaltatore capaci di generare interferenze;
- persone e lavorazioni esposte in ogni fase;
- misure tecniche, organizzative e procedurali concordate;
- regole per accessi, viabilità, permessi di lavoro e gestione delle emergenze;
- modalità di informazione, comunicazione e controllo;
- costi delle misure adottate per eliminare o ridurre le interferenze;
- criteri e responsabilità per aggiornare il documento.
Le misure devono essere verificabili. Espressioni generiche come “prestare attenzione” o “utilizzare i DPI” non chiariscono chi deve fare cosa, in quale fase e con quale controllo.
Come si costruisce il documento
1. Definire il perimetro dell’affidamento
Contratto, capitolato e programma delle attività devono descrivere con chiarezza prestazioni, luoghi, accessi, orari e possibili subappalti. Un perimetro ambiguo produce inevitabilmente una valutazione incompleta.
2. Verificare l’idoneità tecnico-professionale
La scelta dell’impresa o del lavoratore autonomo deve essere coerente con lavori, servizi e forniture da affidare. La raccolta dei documenti non dovrebbe ridursi a una formalità, ma deve consentire di verificare capacità, organizzazione e requisiti pertinenti.
3. Scambiare informazioni sui rischi
Il committente comunica i rischi specifici degli ambienti e le misure di emergenza. L’appaltatore descrive modalità operative, attrezzature, prodotti, personale e rischi che possono coinvolgere altri soggetti.
4. Effettuare sopralluogo e coordinamento
Quando necessario, il sopralluogo congiunto permette di confrontare il contratto con spazi, impianti, percorsi e lavorazioni realmente presenti. Le decisioni devono poi essere trasferite nel documento e nelle istruzioni operative.
5. Valutare fasi e interferenze
Per ogni fase si individuano attività coinvolte, pericoli, persone esposte e misure. Nei lavori articolati può essere utile rappresentare sequenze, aree interdette, permessi e responsabilità mediante planimetrie o schede operative.
6. Condividere, attuare e controllare
Il DUVRI deve essere conosciuto dai responsabili e tradotto in comportamenti osservabili. Riunioni, verbali, controlli e segnalazioni aiutano a verificare che le misure restino applicate durante l’esecuzione.
DVR, DUVRI, POS e PSC: quali differenze
- DVR: valuta i rischi dell’organizzazione e delle attività del singolo datore di lavoro.
- DUVRI: valuta e gestisce le interferenze negli affidamenti disciplinati dall’articolo 26.
- POS: descrive l’organizzazione e i rischi dell’impresa esecutrice nel singolo cantiere.
- PSC: coordina la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili nei casi previsti dal Titolo IV.
Nei cantieri il rapporto tra i diversi obblighi deve essere verificato sul caso concreto. Utilizzare un documento con il nome sbagliato o duplicare contenuti senza coordinamento non migliora la prevenzione.
Costi della sicurezza da interferenze
Nei contratti interessati devono essere indicati i costi delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenza. Possono riguardare, per esempio, delimitazioni, segnaletica, coordinamento, procedure, protezioni collettive o modifiche organizzative richieste dall’interazione tra le attività.
Questi costi devono essere collegati alle misure realmente previste e non confusi con i costi ordinari che ciascuna impresa sostiene per gestire i propri rischi specifici.
Quando aggiornare il DUVRI
Il documento deve seguire l’evoluzione di lavori, servizi e forniture. Va riesaminato quando cambiano imprese, fasi, attrezzature, sostanze, aree, orari o condizioni che possono generare nuove interferenze.
Anche proroghe, varianti, subappalti, fermate straordinarie, manutenzioni urgenti e sovrapposizioni non previste richiedono una verifica. L’aggiornamento deve arrivare prima della nuova fase, non dopo che il problema si è già manifestato.
Gli errori più frequenti
- utilizzare un modello identico per appalti molto diversi;
- descrivere soltanto i rischi propri dell’appaltatore;
- non coinvolgere chi conosce realmente impianti, produzione e manutenzione;
- omettere attività non ordinarie, emergenze e fasi di avvio o chiusura;
- non coordinare imprese presenti nello stesso periodo;
- indicare misure generiche senza responsabile o modalità di controllo;
- non collegare il documento a contratto, permessi e procedure operative;
- lasciare invariato il DUVRI dopo modifiche sostanziali dell’appalto.
Come può aiutare Carat Servizi
Carat può supportare committenti e imprese nell’inquadramento degli obblighi, nella raccolta delle informazioni e nella valutazione delle interferenze. L’attività può comprendere sopralluoghi, analisi delle fasi, riunioni di coordinamento, predisposizione o revisione del DUVRI e collegamento con DVR, procedure e formazione.
Scopri la consulenza per la sicurezza e igiene del lavoro, approfondisci quando aggiornare il DVR oppure richiedi una verifica preliminare dell’appalto.



