Ente di formazione accreditato dalla Regione Veneto +39 0423 715927 info@caratservizi.it
Tutte le news
Formazione e Risorse Umane

Rischio biologico: valutazione e obblighi per le aziende

Come valutare il rischio biologico nei luoghi di lavoro: attività coinvolte, contenuti del DVR, misure di prevenzione e aggiornamento.

Tecnico durante la valutazione del rischio biologico in ambiente di lavoro
Carat informaConoscere per decidere meglio.
Approfondimento tecnico4 minuti di letturaResponsabilità editoriale Carat Servizi
In questo articolo

Il rischio biologico deve essere valutato quando i lavoratori possono essere esposti, anche in modo potenziale o occasionale, ad agenti biologici durante l’attività. L’obbligo non riguarda soltanto laboratori e strutture sanitarie: può interessare anche imprese alimentari, allevamenti, impianti di trattamento delle acque, gestione dei rifiuti, servizi di pulizia e numerosi ambienti indoor.

Che cosa si intende per rischio biologico

Il D.Lgs. 81/2008 considera agenti biologici i microrganismi, anche geneticamente modificati, le colture cellulari e gli endoparassiti umani che possono provocare infezioni, allergie o intossicazioni. La classificazione normativa distingue quattro gruppi in funzione del rischio di infezione, della possibilità di propagazione e della disponibilità di efficaci misure preventive o terapeutiche.

La presenza di un agente non coincide automaticamente con un’esposizione rilevante. La valutazione deve collegare la fonte al ciclo di lavoro, alle modalità di contatto, alle persone esposte e alle misure già presenti.

Chi deve valutare il rischio biologico

Il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza, compresa l’esposizione deliberata o potenziale ad agenti biologici. La responsabilità della valutazione e del DVR non è delegabile; il lavoro viene svolto con il supporto del RSPP e, quando previsto, del medico competente, consultando il RLS.

È utile distinguere due situazioni:

  • uso deliberato: l’agente biologico è parte intenzionale del processo, come in alcuni laboratori, produzioni biotecnologiche o attività di ricerca;
  • esposizione potenziale: l’agente non viene utilizzato intenzionalmente, ma può essere presente in persone, animali, materiali, acqua, rifiuti, polveri organiche, superfici o impianti.

Questa distinzione incide sugli adempimenti specifici, ma non elimina la necessità di analizzare il rischio quando l’esposizione è plausibile.

Quali attività sono maggiormente coinvolte

L’Allegato XLIV del D.Lgs. 81/2008 richiama attività nelle quali può verificarsi un’esposizione potenziale. Tra gli esempi più frequenti rientrano:

  • industrie alimentari, agricoltura, allevamento e lavori con animali o prodotti di origine animale;
  • servizi sanitari, assistenziali, odontoiatrici e veterinari;
  • laboratori clinici, diagnostici, di ricerca e controllo qualità;
  • raccolta e trattamento dei rifiuti, depurazione e manutenzione di reti fognarie;
  • pulizia, sanificazione, gestione di impianti idrici o aeraulici;
  • attività con possibile contatto con fluidi biologici, bioaerosol o materiali contaminati.

L’elenco non è una scorciatoia per escludere le altre imprese. INAIL evidenzia che il rischio biologico può essere trasversale e presentarsi anche in uffici, scuole, strutture sportive, mezzi di trasporto e ambienti aperti al pubblico.

Come si effettua la valutazione

Una valutazione efficace parte dal lavoro reale e non da un elenco generico di microrganismi. Il percorso dovrebbe comprendere:

  1. mappatura di attività e mansioni, comprese manutenzioni, pulizie, emergenze e lavori non ordinari;
  2. identificazione delle fonti, come persone, animali, acqua, liquami, rifiuti, polveri, superfici e impianti;
  3. individuazione degli agenti plausibili e della loro classificazione, utilizzando dati di settore e fonti tecniche attendibili;
  4. analisi dell’esposizione, considerando via, frequenza, durata, quantità e probabilità di contatto;
  5. identificazione degli esposti, comprese persone particolarmente sensibili e lavoratori di imprese esterne;
  6. verifica delle misure esistenti e definizione degli interventi necessari.

Il monitoraggio ambientale può essere utile in situazioni specifiche, ma non sostituisce l’analisi del processo. Prima di campionare occorre stabilire che cosa si vuole verificare, con quale metodo e come verranno interpretati i risultati.

Che cosa deve contenere il DVR

Quando la valutazione evidenzia un’esposizione ad agenti biologici, il DVR deve rendere riconoscibili le fasi interessate, i lavoratori coinvolti, i metodi e le procedure adottate, le misure preventive e protettive e il programma degli interventi. Nei casi previsti dal Titolo X devono essere riportate anche le ulteriori informazioni richieste dalla normativa.

Non è sufficiente inserire una frase standard come “rischio basso”. La conclusione deve poter essere ricondotta a fonti, mansioni, modalità di esposizione e controlli realmente presenti.

Misure di prevenzione e protezione

Le misure vanno scelte in base all’esito della valutazione e applicate secondo una logica integrata:

  • evitare, quando possibile, l’uso dell’agente nocivo o ridurre il numero di persone esposte;
  • progettare processi, locali e attrezzature per contenere contaminazione e dispersione;
  • definire procedure di lavoro, pulizia, disinfezione, gestione dei rifiuti e risposta agli incidenti;
  • garantire servizi igienici adeguati e regole corrette per indumenti e DPI;
  • informare, formare e addestrare i lavoratori sulle procedure applicabili;
  • attivare sorveglianza sanitaria e misure sanitarie quando previste dalla valutazione e dalla legge.

I DPI rappresentano una parte della protezione, non il punto di partenza. Devono essere selezionati in funzione dell’agente, della via di esposizione e della mansione, con istruzioni per uso, rimozione, pulizia e smaltimento.

Quando aggiornare la valutazione

La valutazione del rischio biologico deve essere rielaborata in occasione di modifiche significative dell’attività e, secondo l’articolo 271, periodicamente con cadenza triennale. Un aggiornamento può diventare necessario anche dopo incidenti, contaminazioni, nuove informazioni sugli agenti, cambiamenti negli impianti, nelle sostanze o nell’organizzazione e indicazioni emerse dalla sorveglianza sanitaria.

Il riesame non dovrebbe limitarsi alla data del documento: deve verificare se sorgenti, esposti, procedure e misure corrispondono ancora alla situazione aziendale.

Come può aiutare Carat Servizi

Carat può supportare l’impresa nell’inquadramento del rischio, nella valutazione delle mansioni, nell’aggiornamento del DVR e nella definizione di procedure, formazione e misure tecniche. L’intervento parte da un sopralluogo e dalla conoscenza del processo, così da evitare valutazioni generiche o sovradimensionate.

Per approfondire è possibile consultare il servizio di sicurezza e igiene del lavoro, leggere la guida all’aggiornamento del DVR oppure richiedere un confronto tecnico.

Domande frequenti

Risposte rapide prima di intervenire.

Quali aziende devono valutare il rischio biologico?

Tutte le aziende devono verificare se l’attività può esporre i lavoratori ad agenti biologici, anche in modo potenziale. Settore, materiali, impianti e mansioni determinano la profondità della valutazione.

Serve un DVR separato per il rischio biologico?

No. La valutazione specifica confluisce nel DVR aziendale e deve riportare le informazioni previste dal Titolo X quando applicabili.

La valutazione scade ogni tre anni?

L’articolo 271 prevede la ripetizione della valutazione con cadenza triennale e in occasione di modifiche significative dell’attività lavorativa.

Il monitoraggio microbiologico è sempre obbligatorio?

No. È uno strumento che va motivato e progettato in base al rischio; non sostituisce la valutazione di fonti, processi e modalità di esposizione.

Quali misure possono essere necessarie?

Contenimento, procedure igieniche, pulizia e disinfezione, gestione dei rifiuti, formazione, DPI e sorveglianza sanitaria vengono definiti in base all’esito della valutazione.

Dott. Ing. Pietro Tognon
Dott. Ing. Pietro Tognon

CEO di Carat Servizi · Autore e responsabile editoriale

Pubblicato il 31 marzo 2025 · Informazioni tecniche per imprese e professionisti.

Dall’informazione all’azione

Vuoi capire cosa cambia concretamente per la tua azienda?

Parla con un consulente