Il RENTRI è il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti. Nel 2026 tutte le finestre iniziali di iscrizione si sono concluse: i soggetti obbligati devono gestire il registro cronologico in formato digitale e, dal 16 settembre, utilizzare il FIR digitale quando il produttore o detentore è iscritto.
Per adeguarsi non basta aprire una posizione sul portale. L’impresa deve coordinare unità locali, incaricati, registri, formulari, gestionale, trasmissioni periodiche e conservazione dei documenti.
Che cos’è il RENTRI
Il RENTRI attua il sistema di tracciabilità previsto dall’articolo 188-bis del D.Lgs. 152/2006 e disciplinato dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59. La piattaforma raccoglie le informazioni trasmesse dagli operatori e mette a disposizione servizi per iscrizione, vidimazione, registri e formulari.
Il sistema non sostituisce le responsabilità del produttore del rifiuto. Classificazione, scelta dei soggetti autorizzati, corretta compilazione e controllo della filiera restano attività da presidiare.
Chi doveva iscriversi
Le scadenze iniziali sono state suddivise in tre scaglioni e si sono concluse il 13 febbraio 2026. Rientrano, secondo il perimetro previsto dalla normativa, enti e imprese che trattano rifiuti, trasportatori professionali, intermediari e commercianti, consorzi e specifiche categorie di produttori iniziali.
Per i produttori, obbligo ed eventuali esclusioni dipendono da tipo di rifiuto, attività svolta, organizzazione come ente o impresa e numero di dipendenti. La verifica deve essere riferita alla situazione reale dell’unità locale; una formula generica non è sufficiente per stabilire l’obbligo.
Registro cronologico digitale
Per gli iscritti il registro di carico e scarico è tenuto in modalità digitale e vidimato mediante il servizio accessibile dal RENTRI. L’operatore può usare:
- un proprio gestionale conforme e interoperabile;
- i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.
Annotazione e trasmissione sono due attività distinte. I movimenti devono essere annotati nei termini previsti dall’articolo 190 del D.Lgs. 152/2006; i dati del registro vengono poi trasmessi al RENTRI, di norma entro la fine del mese successivo all’annotazione oppure secondo il termine specifico applicabile ai soggetti delegati.
FIR digitale dal 16 settembre 2026
Dal 16 settembre 2026 il FIR digitale è obbligatorio per gli iscritti al RENTRI. Il formato con cui il produttore o detentore emette il formulario determina il flusso per trasportatore e destinatario.
I produttori non iscritti e non obbligati all’iscrizione possono continuare a emettere il FIR cartaceo attraverso l’area dedicata. Per modalità operative, firme, restituzione e scadenze consulta la guida specifica sul FIR digitale xFIR.
Trasmissione dei dati
Gli operatori iscritti trasmettono al RENTRI i dati del registro digitale. Per i FIR digitali relativi ai rifiuti pericolosi, produttori o detentori, trasportatori e destinatari iscritti devono inoltre trasmettere le informazioni di propria competenza.
Una procedura aziendale efficace deve distinguere chiaramente:
- compilazione e firma del FIR;
- annotazione del movimento nel registro;
- trasmissione dei dati alla piattaforma;
- restituzione e controllo della copia completa;
- conservazione digitale dei documenti.
Cosa devono controllare le imprese
- Perimetro di iscrizione e unità locali registrate.
- Ruoli e poteri delle persone incaricate.
- Vidimazione e corretta configurazione dei registri.
- Coerenza tra classificazione del rifiuto, registro e FIR.
- Allineamento del gestionale con specifiche e codifiche aggiornate.
- Esito delle trasmissioni e gestione degli scarti del sistema.
- Restituzione delle copie complete e quantità verificata a destino.
- Conservazione dei file e disponibilità delle evidenze in caso di controllo.
Errori frequenti
- considerare l’iscrizione come unico adempimento;
- confondere un registro compilato con un dato già trasmesso;
- non verificare sedi, unità locali e incaricati;
- continuare a utilizzare procedure costruite sul vecchio flusso cartaceo;
- non controllare errori, ricevute e copie restituite;
- non formare un sostituto per l’addetto principale;
- delegare attività operative senza definire responsabilità e controlli interni.
Come può intervenire Carat Servizi
Carat può verificare il campo di applicazione, controllare registri e procedure, supportare la configurazione operativa e formare le persone coinvolte. Il percorso viene costruito sui rifiuti prodotti, sulle unità locali, sul software utilizzato e sull’organizzazione reale dell’impresa.
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