Dal 6 agosto 2026 non possono essere immessi sul mercato articoli che, nelle condizioni di prova previste dal Regolamento (UE) 2023/1464, rilasciano formaldeide oltre 0,062 mg/m³ per mobili e articoli a base di legno o 0,080 mg/m³ per gli altri articoli. La restrizione è inserita nella voce 77 dell’Allegato XVII del REACH e riguarda anche le sostanze che rilasciano formaldeide.
I valori non misurano la quantità di formaldeide contenuta nel materiale e non sono limiti di esposizione professionale. Sono limiti di emissione nell’aria di una camera di prova, verificati secondo condizioni tecniche definite. Questa distinzione è essenziale per impostare correttamente prove e documentazione.
Quali sono i nuovi limiti di formaldeide
Per gli articoli immessi sul mercato dopo il 6 agosto 2026 si applicano due valori:
- 0,062 mg/m³ per mobili e articoli a base di legno;
- 0,080 mg/m³ per articoli diversi da mobili e articoli a base di legno.
Per i prodotti complessi, come un mobile formato da pannelli, colle, rivestimenti e componenti, il valore di 0,062 mg/m³ si applica al prodotto complesso nel suo insieme. La conformità dei singoli pannelli è utile, ma non dimostra automaticamente quella del mobile finito.
Per i veicoli stradali la scadenza è diversa: dal 6 agosto 2027 la concentrazione nell’abitacolo, misurata nelle condizioni previste, non potrà superare 0,062 mg/m³.
Che cosa significa HCHO
HCHO è la formula chimica della formaldeide. Nei rapporti di prova, nelle schede tecniche e nelle ricerche sui limiti può quindi comparire la dicitura “emissioni HCHO”. Il parametro deve sempre essere letto insieme a unità di misura, metodo e condizioni di prova: valori ottenuti con metodi differenti non possono essere confrontati senza una correlazione tecnicamente valida.
Quali prodotti possono rientrare nella restrizione
Il campo di applicazione non riguarda soltanto il pannello grezzo. In funzione dei materiali e dell’uso possono rientrare, per esempio:
- mobili, arredi, cucine, armadi e componenti destinati agli ambienti interni;
- pannelli truciolari, MDF, compensati e altri articoli a base di legno;
- pavimentazioni, rivestimenti, carte da parati e prodotti per interni;
- schiume, tessili, cuoio e altri articoli nei quali sono state utilizzate sostanze che rilasciano formaldeide.
Non basta però associare una categoria merceologica al regolamento. Per ogni famiglia occorre verificare se si tratta di un “articolo” ai sensi del REACH, quali sostanze sono state utilizzate, l’uso prevedibile e l’eventuale applicabilità di una specifica esclusione.
Quali articoli sono esclusi
La voce 77 prevede esclusioni specifiche. Tra le principali rientrano:
- articoli nei quali formaldeide o sostanze che la rilasciano sono presenti esclusivamente in modo naturale nei materiali;
- articoli destinati esclusivamente all’uso all’aperto in condizioni prevedibili;
- articoli da costruzione utilizzati esclusivamente all’esterno dell’involucro e della barriera al vapore, senza emissioni nell’aria interna;
- articoli destinati esclusivamente a uso industriale o professionale, salvo che l’emissione possa esporre il pubblico nelle condizioni prevedibili d’uso;
- articoli già disciplinati dalla voce 72 dell’Allegato XVII REACH;
- biocidi, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale coperti dai rispettivi regolamenti;
- materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti disciplinati dal Regolamento (CE) 1935/2004;
- articoli usati.
L’esclusione per uso industriale o professionale non è automatica: deve essere verificata anche la possibile esposizione del pubblico. La destinazione dichiarata deve essere coerente con canali di vendita, utilizzatori e condizioni d’uso effettive.
Che cosa significa “immissione sul mercato”
Nel REACH l’immissione sul mercato comprende la fornitura o messa a disposizione di un articolo a un terzo, a pagamento o gratuitamente; l’importazione è considerata immissione sul mercato. La scadenza riguarda quindi la messa a disposizione dopo il 6 agosto 2026, non soltanto la data di produzione.
Per le scorte esistenti occorre verificare quando e come avviene la fornitura. Aver prodotto o acquistato un articolo prima della scadenza non costituisce, da solo, una prova che una successiva immissione sul mercato sia ammessa.
Come si verifica il rispetto dei limiti
L’Appendice 14 dell’Allegato XVII definisce le condizioni di riferimento per misurare la formaldeide rilasciata dagli articoli nell’aria di una camera di prova. Tra i parametri da controllare rientrano temperatura, umidità relativa, ricambio dell’aria, fattore di carico, preparazione del campione e momento di determinazione del risultato.
Possono essere utilizzate condizioni o metodi diversi da quelli di riferimento soltanto quando il risultato è convertito mediante una correlazione scientificamente valida. Un rapporto di prova dovrebbe quindi permettere di ricostruire almeno:
- articolo, variante e lotto o famiglia rappresentata;
- metodo, laboratorio e condizioni di prova;
- modalità di preparazione e carico del campione;
- risultato, unità di misura e incertezza quando riportata;
- eventuale correlazione utilizzata per confrontare il risultato con il limite REACH.
La classe E1 è sufficiente?
La sola dicitura E1 non deve essere considerata automaticamente una prova completa di conformità alla voce 77. Occorre verificare a quale pannello o prodotto si riferisce, quale metodo è stato usato, il valore effettivamente misurato e la sua confrontabilità con le condizioni dell’Appendice 14.
Per un mobile complesso bisogna inoltre considerare colle, bordature, superfici, componenti e configurazione finale. La documentazione sui materiali costituisce il punto di partenza; la strategia di conformità deve coprire il prodotto immesso sul mercato.
Limiti dei prodotti e limiti negli ambienti di lavoro
I valori di 0,062 e 0,080 mg/m³ riguardano le emissioni degli articoli in condizioni di prova. Per l’esposizione dei lavoratori, l’Allegato XLIII del D.Lgs. 81/2008 riporta invece:
- 0,37 mg/m³, pari a 0,3 ppm, come valore limite sulle otto ore;
- 0,74 mg/m³, pari a 0,6 ppm, come valore limite di breve durata.
I due sistemi non sono intercambiabili: uno verifica l’emissione di un articolo per la sua immissione sul mercato, l’altro tutela i lavoratori durante l’attività. Un prodotto conforme alla restrizione REACH non esclude la necessità di valutare l’esposizione professionale nei reparti in cui formaldeide viene prodotta, utilizzata o liberata.
Che cosa devono fare le imprese
- Censire articoli e famiglie di prodotto immessi sul mercato dopo la scadenza.
- Verificare campo di applicazione ed esclusioni senza affidarsi soltanto alla destinazione commerciale dichiarata.
- Mappare materiali, colle e sostanze rilascianti formaldeide lungo la distinta base.
- Raccogliere documenti e rapporti di prova dei fornitori, controllandone perimetro e metodo.
- Definire famiglie rappresentative e configurazioni peggiorative con una motivazione tecnica.
- Pianificare le prove mancanti e verificare la confrontabilità dei risultati con l’Appendice 14.
- Gestire modifiche di fornitori, materiali, colle e processi che possono rendere non più rappresentativa l’evidenza disponibile.
- Conservare un fascicolo di conformità che colleghi articolo, versione, fonti documentali e decisioni adottate.
Il Regolamento (UE) 2023/1464 non introduce una nuova marcatura CE o una dichiarazione UE standard dedicata alla formaldeide. L’impresa deve però essere in grado di sostenere la conformità degli articoli con evidenze tecniche pertinenti, tracciabili e aggiornate.
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