Dal 12 agosto 2026 il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, noto come PPWR, è applicabile nell’Unione europea. Non tutti i requisiti entrano però in funzione nello stesso momento. Per capire cosa deve fare un’impresa occorre censire gli imballaggi, individuare il ruolo ricoperto per ciascuno e costruire una roadmap delle scadenze realmente applicabili.
Che cos’è il PPWR
Il Packaging and Packaging Waste Regulation disciplina l’intero ciclo di vita degli imballaggi: progettazione, composizione, produzione, immissione sul mercato, etichettatura, utilizzo, riuso e gestione come rifiuto.
Il Regolamento sostituisce progressivamente la precedente direttiva europea e crea regole armonizzate direttamente applicabili negli Stati membri. Gli obiettivi principali sono ridurre i rifiuti di imballaggio, eliminare formati superflui, migliorare la riciclabilità, aumentare l’impiego di materiale riciclato e sviluppare sistemi di riutilizzo.
Quali imprese sono coinvolte
Il PPWR riguarda una platea molto ampia: produttori di imballaggi e materiali, aziende che progettano packaging, importatori, distributori, imprese alimentari e manifatturiere, operatori dell’e-commerce e organizzazioni che commercializzano prodotti confezionati.
Lo stesso soggetto può assumere ruoli diversi per imballaggi differenti. L’analisi deve quindi essere svolta per famiglia di prodotto e non soltanto in base al codice ATECO dell’impresa.
I ruoli nella filiera degli imballaggi
Fabbricante
Il fabbricante immette sul mercato un imballaggio con il proprio nome o marchio. Per i requisiti applicabili deve eseguire o far eseguire la valutazione di conformità, predisporre la documentazione tecnica, redigere la dichiarazione UE di conformità e mantenere coerente la produzione nel tempo.
Fornitore
Il fornitore di imballaggi, materiali o componenti deve mettere a disposizione del fabbricante le informazioni e le prove necessarie a dimostrare la conformità. Specifiche tecniche incomplete o dichiarazioni generiche possono impedire al cliente di costruire un fascicolo adeguato.
Importatore
L’importatore che introduce nel mercato dell’Unione un imballaggio proveniente da un Paese terzo deve verificare che il fabbricante abbia svolto la procedura prevista e predisposto i documenti necessari. Deve inoltre garantire identificazione, tracciabilità e disponibilità delle informazioni alle autorità.
Distributore
Il distributore deve agire con la dovuta attenzione, verificare gli elementi richiesti prima di rendere disponibile l’imballaggio e non commercializzare prodotti che ritiene non conformi.
Imprese che confezionano prodotti
Acquistare un imballaggio e utilizzarlo per confezionare un prodotto non rende automaticamente l’impresa fabbricante dell’imballaggio. Il ruolo deve però essere approfondito quando il packaging viene progettato o fatto produrre a proprio nome, importato direttamente, modificato in modo rilevante o commercializzato con il proprio marchio.
Il ruolo di fabbricante deve inoltre essere distinto da quello di produttore soggetto alla responsabilità estesa del produttore. Le due qualifiche rispondono a obblighi diversi e possono coesistere.
Cosa è cambiato dal 12 agosto 2026
Dal 12 agosto 2026 trovano applicazione le disposizioni generali del PPWR e i requisiti la cui decorrenza è collegata a tale data. Tra gli aspetti che richiedono attenzione immediata rientrano le sostanze negli imballaggi e la gestione della conformità per i requisiti già applicabili.
Metalli pesanti negli imballaggi
La somma delle concentrazioni di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente presenti negli imballaggi o nei loro componenti non deve superare complessivamente 100 mg/kg, fatte salve le condizioni ed esenzioni previste dal Regolamento.
PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti
Dal 12 agosto 2026 gli imballaggi destinati al contatto con alimenti non possono essere immessi sul mercato quando contengono PFAS in concentrazioni pari o superiori ai limiti previsti:
- 25 ppb per ogni singolo PFAS misurato con analisi mirata, esclusi dalla quantificazione i PFAS polimerici;
- 250 ppb per la somma dei PFAS misurati con analisi mirata, con le condizioni indicate dal Regolamento;
- 50 ppm per i PFAS totali, inclusi quelli polimerici, con gli ulteriori obblighi di prova previsti quando il fluoro totale supera 50 mg/kg.
La guida della Commissione chiarisce che non è previsto un periodo generale per esaurire le scorte prodotte prima del 12 agosto 2026. Il packaging alimentare immesso sul mercato dopo tale data deve rispettare i limiti; quello già immesso prima può restare sul mercato.
Documentazione tecnica e dichiarazione UE di conformità
Quando l’impresa opera come fabbricante, deve dimostrare la conformità dell’imballaggio ai requisiti applicabili degli articoli da 5 a 12 attraverso la procedura prevista dall’articolo 38 e dall’Allegato VII.
La documentazione tecnica può comprendere:
- descrizione dell’imballaggio, destinazione d’uso e identificazione univoca;
- materiali, componenti, disegni e specifiche;
- informazioni sul processo di fabbricazione;
- norme, specifiche comuni o altri criteri tecnici utilizzati;
- dichiarazioni e dati ottenuti dai fornitori;
- valutazioni richieste per sostanze, riciclabilità, minimizzazione o riutilizzo;
- rapporti di prova, calcoli e altre evidenze pertinenti.
Quando la conformità è dimostrata, il fabbricante redige la dichiarazione UE secondo il modello dell’Allegato VIII. Il documento deve identificare l’imballaggio, il responsabile della dichiarazione, gli atti applicabili e le specifiche tecniche utilizzate.
Documentazione tecnica e dichiarazione devono essere conservate per cinque anni per gli imballaggi monouso e per dieci anni per gli imballaggi riutilizzabili dalla data di immissione sul mercato.
Le scadenze successive da inserire nella roadmap
Il 12 agosto 2026 non rende immediatamente operativi tutti i requisiti del Regolamento. Le aziende devono distinguere le disposizioni già applicabili dalle scadenze future e dalle date condizionate all’adozione di atti tecnici.
Dal 2028
- entro il 12 febbraio 2028 entrano in gioco specifici requisiti di compostabilità per i formati indicati;
- entro la stessa data chi riempie imballaggi di vendita deve ridurre lo spazio vuoto al minimo necessario alla funzionalità e alla protezione del prodotto;
- l’etichettatura armonizzata sulla composizione si applicherà dal 12 agosto 2028 oppure 24 mesi dopo l’entrata in vigore dei relativi atti, se successiva.
Dal 2030 e secondo le date collegate agli atti applicativi
- progettazione per la riciclabilità e classi di prestazione;
- contenuto minimo riciclato per determinate parti in plastica;
- minimizzazione di peso e volume degli imballaggi;
- limite dello spazio vuoto per imballaggi raggruppati, da trasporto ed e-commerce;
- restrizioni per determinati formati monouso;
- obiettivi di riutilizzo per specifici flussi e operatori.
Molte decorrenze sono formulate come la data più tarda tra un giorno prestabilito e un periodo successivo all’entrata in vigore di un atto delegato o di esecuzione. Una tabella statica non basta: la roadmap deve essere aggiornata quando la Commissione pubblica gli atti necessari.
Come preparare il censimento degli imballaggi
Il censimento dovrebbe comprendere imballaggi primari, secondari e terziari, packaging per trasporto ed e-commerce e componenti separati. Per ogni famiglia è utile registrare:
- codice interno, descrizione e destinazione d’uso;
- materiali, peso e composizione;
- fornitore, produttore effettivo e Paese di provenienza;
- ruolo assunto dall’impresa;
- contatto o meno con alimenti;
- monouso, riutilizzabile o parte di un sistema di riuso;
- documenti e rapporti di prova disponibili;
- requisiti già applicabili e scadenze future.
Checklist PPWR per l’impresa
- Censire gli imballaggi acquistati, prodotti, importati o fatti realizzare.
- Attribuire il ruolo dell’azienda per ogni famiglia di packaging.
- Individuare i requisiti immediati, partendo da sostanze e imballaggi alimentari.
- Richiedere evidenze ai fornitori con modelli coerenti e non dichiarazioni generiche.
- Creare una matrice di tracciabilità tra codici, configurazioni, fornitori e documenti.
- Verificare fascicolo e dichiarazione UE quando l’impresa assume il ruolo di fabbricante.
- Gestire le modifiche di materiale, fornitore, disegno o processo.
- Pianificare le scadenze future e il monitoraggio degli atti europei.
Errori da evitare
- chiedere la stessa dichiarazione a tutti i fornitori senza distinguere ruolo e requisito;
- considerare automaticamente conforme un imballaggio acquistato nell’Unione;
- confondere fabbricante, confezionatore e produttore EPR;
- utilizzare rapporti di prova non riferibili alla configurazione acquistata;
- trattare tutte le scadenze come se decorressero dal 12 agosto 2026;
- non rivalutare la conformità dopo modifiche a materiali, fornitori o design.
Come può intervenire Carat Servizi
Carat può affiancare l’impresa nella lettura del campo di applicazione e nella costruzione del sistema documentale. Il supporto può comprendere:
- analisi preliminare di imballaggi, ruoli e priorità;
- formazione tecnica dedicata alle funzioni coinvolte;
- censimento e classificazione del packaging;
- raccolta e verifica delle informazioni dei fornitori;
- impostazione di fascicoli tecnici, dichiarazioni e matrici di tracciabilità;
- integrazione con qualifica fornitori, sistemi di gestione, MOCA, BRCGS e IFS.
Per definire le attività realmente necessarie è possibile approfondire i sistemi di gestione e certificazione oppure richiedere una verifica PPWR.



