PPWR: cosa devono fare le imprese dal 12 agosto 2026

PPWR: cosa devono fare le imprese dal 12 agosto 2026

Dal 12 agosto 2026 trova applicazione il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, noto come PPWR – Packaging and Packaging Waste Regulation.

Il nuovo Regolamento coinvolge un numero molto ampio di imprese: produttori di imballaggi, aziende alimentari e manifatturiere, importatori, distributori e imprese che commercializzano prodotti confezionati.

Per prepararsi correttamente è necessario innanzitutto capire quale ruolo ricopre l’impresa nella filiera, quali imballaggi rientrano nella propria responsabilità e quali requisiti devono essere verificati dal 12 agosto 2026 o secondo le successive scadenze previste dal PPWR.

Che cos’è il PPWR

Il Regolamento (UE) 2025/40 – PPWR disciplina l’intero ciclo di vita degli imballaggi:

  • progettazione e produzione;
  • composizione e sostanze utilizzate;
  • sostenibilità e riciclabilità;
  • etichettatura;
  • immissione sul mercato;
  • riutilizzo;
  • raccolta e gestione dei rifiuti di imballaggio.

L’obiettivo è armonizzare le regole nel mercato dell’Unione europea e, allo stesso tempo, ridurre progressivamente l’impatto degli imballaggi sull’ambiente e sulla salute umana.

Il Regolamento promuove in particolare la prevenzione dei rifiuti, la riduzione degli imballaggi superflui, il riciclaggio di qualità, l’impiego di materiale riciclato e il riutilizzo.

Il campo di applicazione è molto ampio e riguarda, in linea generale, tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale utilizzato e dal settore di impiego.

Quali imprese devono applicare il PPWR

Gli obblighi dipendono dal ruolo effettivamente svolto dall’impresa nella filiera.

Fabbricante

Il fabbricante è il soggetto sul quale ricadono i principali obblighi relativi alla conformità dell’imballaggio.

Quando l’impresa assume questo ruolo deve, per i requisiti applicabili:

  • effettuare la valutazione di conformità;
  • predisporre la documentazione tecnica;
  • redigere la dichiarazione UE di conformità;
  • garantire la tracciabilità dell’imballaggio;
  • conservare la documentazione prevista.

Particolare attenzione deve essere posta agli imballaggi progettati o fatti realizzare per conto dell’impresa e commercializzati secondo le condizioni previste dal PPWR.

Fornitore

Il fornitore deve mettere a disposizione del fabbricante le informazioni, le specifiche tecniche, le dichiarazioni e le prove necessarie per dimostrare la conformità degli imballaggi o dei relativi materiali e componenti.

Diventa quindi fondamentale organizzare correttamente la raccolta della documentazione lungo la catena di fornitura.

Importatore

L’importatore che immette sul mercato dell’Unione europea imballaggi provenienti da Paesi terzi deve verificare che siano rispettati gli obblighi previsti dal PPWR e che il fabbricante abbia effettuato le procedure di conformità richieste.

Distributore

Il distributore deve esercitare la dovuta diligenza rispetto ai requisiti applicabili prima di mettere a disposizione gli imballaggi sul mercato.

Imprese che confezionano o commercializzano prodotti

Per le imprese che acquistano imballaggi per confezionare i propri prodotti è necessario effettuare una valutazione specifica.

Il semplice utilizzo di un imballaggio acquistato da un fornitore non comporta automaticamente l’assunzione del ruolo di fabbricante dell’imballaggio.

Occorre però verificare attentamente il ruolo dell’impresa quando l’imballaggio viene:

  • progettato o fatto realizzare su specifica;
  • importato direttamente da Paesi extra-UE;
  • modificato in modo rilevante;
  • commercializzato secondo condizioni che possono comportare l’assunzione degli obblighi del fabbricante.

Deve inoltre essere distinto il ruolo di fabbricante dell’imballaggio da quello di produttore soggetto alla responsabilità estesa del produttore – EPR.

Cosa fare in vista del 12 agosto 2026

L’adeguamento al PPWR non dovrebbe partire dalla predisposizione indiscriminata di dichiarazioni di conformità.

È opportuno seguire un percorso strutturato.

1. Censire gli imballaggi utilizzati

L’impresa dovrebbe creare un elenco degli imballaggi:

  • acquistati;
  • prodotti internamente;
  • fatti realizzare su specifica;
  • importati;
  • utilizzati per confezionare i propri prodotti;
  • commercializzati nell’ambito della propria attività.

Il censimento dovrebbe comprendere imballaggi primari, secondari e terziari, oltre agli eventuali componenti rilevanti.

2. Individuare il ruolo dell’impresa

Per ogni famiglia di imballaggi occorre stabilire se l’azienda opera come:

fabbricante – importatore – distributore – utilizzatore/confezionatore – produttore EPR.

La corretta attribuzione del ruolo è fondamentale perché determina gli obblighi effettivamente applicabili.

3. Verificare le sostanze contenute negli imballaggi

Il PPWR prevede specifici requisiti relativi alla presenza di sostanze negli imballaggi.

In particolare deve essere verificato che la somma delle concentrazioni di:

piombo + cadmio + mercurio + cromo esavalente

non superi complessivamente 100 mg/kg nell’imballaggio o nei suoi componenti, fatte salve le specifiche deroghe previste dalla normativa.

Per gli imballaggi destinati al contatto con alimenti assume inoltre particolare importanza la verifica delle restrizioni previste dal PPWR per le sostanze PFAS – sostanze per- e polifluoroalchiliche.

Le imprese dovrebbero quindi acquisire dai propri fornitori documentazione adeguata, come:

  • dichiarazioni di conformità;
  • specifiche tecniche;
  • dichiarazioni sulle sostanze;
  • rapporti di prova;
  • altre evidenze documentali utili a dimostrare il rispetto dei requisiti.

Documentazione tecnica e dichiarazione UE di conformità

Quando l’impresa ricopre il ruolo di fabbricante, deve verificare i requisiti PPWR applicabili all’imballaggio ed effettuare la prevista procedura di valutazione della conformità.

Documentazione tecnica

La documentazione tecnica deve consentire di dimostrare che l’imballaggio rispetta i requisiti applicabili.

Può comprendere, in funzione della tipologia di imballaggio:

  • descrizione generale dell’imballaggio e dell’uso previsto;
  • identificazione dei materiali e dei componenti;
  • disegni e specifiche tecniche;
  • informazioni pertinenti sul processo di fabbricazione;
  • norme armonizzate, specifiche comuni o altre specifiche tecniche utilizzate;
  • documentazione ricevuta dai fornitori;
  • valutazioni tecniche previste dal PPWR;
  • rapporti di prova e altre evidenze a supporto della conformità.

La documentazione dovrà essere progressivamente aggiornata con l’entrata in applicazione dei successivi requisiti relativi, ad esempio, a riciclabilità, minimizzazione, contenuto riciclato, riutilizzabilità ed etichettatura.

Dichiarazione UE di conformità

A seguito della valutazione di conformità, il fabbricante deve predisporre la dichiarazione UE di conformità.

La dichiarazione deve identificare chiaramente:

  • l’imballaggio;
  • il fabbricante;
  • l’oggetto della dichiarazione;
  • la normativa applicabile;
  • le norme o specifiche tecniche eventualmente utilizzate;
  • le ulteriori informazioni richieste dal Regolamento.

La dichiarazione deve essere sottoscritta a nome e per conto del fabbricante.

La documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità devono essere conservate e rese disponibili alle autorità competenti per:

5 anni dalla data di immissione sul mercato per gli imballaggi monouso;

10 anni dalla data di immissione sul mercato per gli imballaggi riutilizzabili.

Attenzione: non tutti i requisiti entrano in vigore il 12 agosto 2026

Un aspetto importante è distinguere la data generale di applicazione del PPWR dalle date di applicazione dei singoli requisiti.

Il Regolamento trova applicazione generale dal 12 agosto 2026, ma diversi obblighi diventano operativi secondo un calendario progressivo.

Tra questi rientrano:

  • requisiti di riciclabilità;
  • classificazione delle prestazioni di riciclabilità;
  • contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi in plastica;
  • minimizzazione del peso e del volume;
  • limitazione degli spazi vuoti;
  • requisiti e obiettivi di riutilizzo;
  • nuove modalità armonizzate di etichettatura.

Le imprese devono quindi predisporre una vera e propria roadmap di adeguamento, distinguendo ciò che deve essere verificato nel 2026 dagli obblighi che diventeranno applicabili negli anni successivi.

Checklist PPWR per le imprese

In vista del 12 agosto 2026 è consigliabile:

1. Censire tutti gli imballaggi acquistati, utilizzati, importati o commercializzati.

2. Classificarli per tipologia, materiale, fornitore e destinazione d’uso.

3. Individuare il ruolo dell’impresa per ciascuna tipologia di imballaggio.

4. Richiedere ai fornitori la documentazione disponibile, comprese dichiarazioni, specifiche tecniche e rapporti di prova.

5. Verificare i requisiti sulle sostanze, con particolare attenzione agli imballaggi destinati al contatto con alimenti.

6. Individuare gli imballaggi per i quali l’impresa assume il ruolo di fabbricante.

7. Predisporre la documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformità, quando richieste.

8. Creare una matrice di tracciabilità che colleghi imballaggi, codici articolo, fornitori e relativa documentazione.

9. Pianificare le successive scadenze del PPWR e monitorare gli atti delegati e di esecuzione della Commissione europea.

Il supporto di Carat Servizi S.r.l.

Carat Servizi S.r.l., con oltre 30 anni di esperienza nei settori delle certificazioni, della sostenibilità, della sicurezza e della formazione, supporta le imprese nell’adeguamento al Regolamento (UE) 2025/40 con un approccio tecnico e operativo proporzionato alle reali esigenze aziendali.

Analisi preliminare

Valutazione del campo di applicazione del PPWR, individuazione del ruolo dell’impresa, identificazione degli imballaggi interessati e definizione delle priorità operative.

Formazione PPWR dedicata

È disponibile una sessione tecnica di 1 ora dedicata alla singola azienda, finalizzata a:

  • comprendere gli obblighi applicabili;
  • definire il ruolo dell’impresa nella filiera;
  • individuare la documentazione da richiedere ai fornitori;
  • impostare la documentazione tecnica;
  • comprendere quando è necessaria la dichiarazione UE di conformità;
  • pianificare le successive attività di adeguamento.

Assistenza operativa

Carat Servizi può affiancare l’impresa nelle attività di:

  • censimento e classificazione degli imballaggi;
  • analisi dei ruoli e delle responsabilità;
  • raccolta e verifica della documentazione dei fornitori;
  • predisposizione dei fascicoli tecnici;
  • predisposizione delle dichiarazioni UE di conformità;
  • creazione di matrici di tracciabilità;
  • gestione delle modifiche di materiali, fornitori e configurazioni di packaging;
  • integrazione degli adempimenti PPWR nei sistemi di gestione aziendali.

Supporto specifico per il settore agroalimentare

Per le imprese alimentari, gli obblighi PPWR devono essere coordinati anche con la normativa relativa ai MOCA – materiali e oggetti a contatto con alimenti, alle specifiche di acquisto, alla qualifica dei fornitori e alla rintracciabilità del packaging.

Carat Servizi supporta inoltre l’integrazione dei nuovi requisiti nei sistemi di certificazione BRCGS e IFS, con l’obiettivo di creare un sistema documentale unico e coerente.

La tua azienda è pronta per il PPWR?

Il primo passo non è produrre nuovi documenti, ma capire quali imballaggi utilizza l’azienda, quale ruolo ricopre per ciascuno di essi e quali obblighi sono realmente applicabili.

Una corretta analisi iniziale permette di individuare le priorità, organizzare la documentazione dei fornitori ed evitare adempimenti inutili o incompleti.

Contatta Carat Servizi S.r.l. per ricevere maggiori informazioni o prenotare 1 ora di formazione PPWR dedicata alla tua azienda.

Il quadro applicativo del Regolamento (UE) 2025/40 sarà progressivamente completato da atti delegati, atti di esecuzione e ulteriori indicazioni tecniche. La documentazione aziendale dovrà quindi essere aggiornata in funzione delle nuove disposizioni e delle eventuali modifiche a materiali, fornitori e configurazioni di imballaggio.