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Ambiente e Sostenibilità

Microplastiche REACH: obblighi ECHA, scadenze e prove

Chi deve comunicare le emissioni di microplastiche all’ECHA, quali dati trasmettere entro il 31 maggio e come documentare correttamente presenza o assenza di microparticelle di polimeri sintetici.

Pellet, scaglie e polveri di polimeri sintetici soggetti agli obblighi REACH sulle microplastiche
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Approfondimento tecnico6 minuti di letturaResponsabilità editoriale Carat Servizi
In questo articolo

La voce 78 dell’Allegato XVII REACH limita l’immissione sul mercato delle microparticelle di polimeri sintetici e impone obblighi di informazione e comunicazione per alcuni usi esentati dal divieto. Dal 2026 produttori e utilizzatori industriali di pellet, scaglie e polveri usati come materia prima nella produzione di plastica devono comunicare ogni anno all’ECHA le emissioni stimate dell’anno precedente. Dal 2027 il perimetro si amplia.

Che cosa prevede la restrizione REACH sulle microplastiche

Il Regolamento (UE) 2023/2055 ha introdotto la voce 78 nell’Allegato XVII del REACH. La restrizione riguarda le microparticelle di polimeri sintetici, spesso indicate dall’ECHA con la sigla SPM, e vieta in determinate condizioni la loro immissione sul mercato come sostanze o all’interno di miscele.

Il regolamento prevede deroghe e periodi transitori diversi in base all’uso. Alcune attività esentate dal divieto devono però rispettare obblighi di informazione, istruzioni per prevenire i rilasci e comunicazione annuale delle emissioni.

Quali particelle rientrano nella definizione

La definizione normativa non coincide con qualsiasi materiale comunemente chiamato “plastica”. In sintesi, riguarda polimeri solidi contenuti in particelle o che formano un rivestimento superficiale continuo, quando almeno l’1% in peso delle particelle presenta:

  • tutte le dimensioni uguali o inferiori a 5 mm; oppure
  • lunghezza uguale o inferiore a 15 mm e rapporto tra lunghezza e diametro superiore a 3.

Il regolamento esclude dalla definizione alcuni polimeri, tra cui quelli naturali non modificati chimicamente e quelli che risultano degradabili o solubili secondo i criteri e i metodi delle Appendici 15 e 16. L’inquadramento deve quindi considerare forma, dimensioni, composizione, concentrazione, funzione e proprietà del polimero.

Chi doveva presentare la comunicazione entro il 31 maggio 2026

La prima scadenza ha riguardato i fabbricanti e gli utilizzatori a valle industriali di microparticelle di polimeri sintetici in forma di pellet, scaglie e polveri utilizzate come materia prima nella produzione di plastica presso siti industriali.

Il rapporto trasmesso entro il 31 maggio 2026 riguardava le emissioni stimate avvenute nel 2025. Non si trattava quindi di comunicare le quantità complessivamente acquistate o trasformate, ma di rendicontare gli usi e i rilasci nell’ambiente secondo le istruzioni ECHA.

Cosa cambia dal 31 maggio 2027

Dal 2027 l’obbligo annuale comprende anche:

  • gli altri fabbricanti di microparticelle di polimeri sintetici;
  • gli altri utilizzatori a valle che impiegano tali microparticelle presso siti industriali;
  • in specifiche condizioni, i fornitori che immettono per la prima volta sul mercato prodotti contenenti SPM destinati a usi professionali o al pubblico e coperti dalle deroghe richiamate dalla voce 78.

La comunicazione da presentare entro il 31 maggio 2027 riguarda le emissioni del 2026. Per le attività già soggette nel 2026 l’adempimento resta annuale: non si esaurisce con il primo invio.

Quali informazioni devono essere comunicate all’ECHA

Per ciascun uso soggetto all’obbligo, il rapporto deve comprendere:

  • descrizione degli usi delle microparticelle nell’anno precedente;
  • informazioni generiche sull’identità dei polimeri utilizzati;
  • stima delle quantità rilasciate nell’ambiente;
  • emissioni avvenute durante il trasporto, quando pertinenti;
  • riferimento alla deroga applicabile;
  • informazioni sui siti nei casi previsti per fabbricanti e utilizzatori industriali.

L’ECHA richiede la preparazione del dossier in IUCLID 6 e l’invio tramite REACH-IT. Nella sezione dedicata deve essere utilizzata l’identità “Synthetic polymer microparticles” con inventory number 750-000-6.

Come stimare le emissioni annuali

La stima deve coprire i rilasci nell’ambiente collegati agli usi dichiarati. Prima di compilare il dossier è utile ricostruire il bilancio dei materiali e i punti nei quali pellet, scaglie o polveri possono disperdersi, per esempio:

  • scarico, movimentazione e trasferimento interno;
  • stoccaggio, rottura degli imballaggi e pulizia;
  • dosaggio, alimentazione degli impianti e cambio produzione;
  • aspirazione, filtrazione e gestione delle polveri;
  • acque di processo, lavaggi e sistemi di trattamento;
  • rifiuti, residui, sversamenti e materiali raccolti;
  • trasporto verso e dal sito, quando ricade nel perimetro.

Metodo, ipotesi, dati di attività, fattori utilizzati e misure di contenimento devono essere conservati in modo da rendere ripetibile la stima negli anni successivi.

Esiste una certificazione di assenza di microplastiche?

La voce 78 non istituisce un certificato ECHA standard denominato “certificazione di assenza di microplastiche”. Per sostenere che una sostanza, miscela o prodotto non rientra nella restrizione serve invece un fascicolo di evidenze coerente con il caso concreto.

La documentazione può comprendere composizione, specifiche delle materie prime, dichiarazioni dei fornitori, informazioni su forma e dimensioni delle particelle, concentrazione e funzione del polimero. Quando l’esclusione viene rivendicata per degradabilità o solubilità, fabbricanti, importatori e utilizzatori industriali devono fornire senza ritardo alle autorità, su richiesta, le prove previste dalle Appendici 15 o 16.

Una dichiarazione generica del fornitore o una scheda di sicurezza priva dei dati pertinenti non permette sempre di concludere l’analisi. Allo stesso modo, il limite dello 0,01% previsto per determinate condizioni di immissione sul mercato non equivale a una definizione universale di “assenza”. La conclusione deve precisare oggetto, perimetro, criterio usato e documenti esaminati.

Come costruire una dichiarazione tecnicamente utile

Quando un cliente chiede una dichiarazione relativa alle microplastiche, è opportuno evitare formule assolute non dimostrate. Il documento dovrebbe indicare:

  1. prodotto, codice, variante e perimetro coperto;
  2. riferimento alla voce 78 dell’Allegato XVII REACH;
  3. materie prime e informazioni dei fornitori considerate;
  4. criterio per cui il prodotto non rientra nella definizione o nella restrizione;
  5. eventuali prove su degradabilità o solubilità e metodi applicati;
  6. limiti dell’analisi, data e gestione delle modifiche future;
  7. responsabile che approva la conclusione.

La formulazione deve distinguere tra assenza intenzionale, assenza sulla base delle informazioni disponibili, concentrazione inferiore a una soglia specifica ed esclusione normativa. Sono conclusioni diverse e non devono essere usate come sinonimi.

Checklist per le imprese

  1. Censire pellet, polveri, scaglie, sostanze, miscele e prodotti contenenti polimeri.
  2. Definire il ruolo dell’impresa per ogni flusso: fabbricante, importatore, utilizzatore industriale o fornitore.
  3. Verificare la definizione di SPM e l’eventuale deroga applicabile.
  4. Raccogliere informazioni dai fornitori su identità, forma, dimensioni, concentrazione e proprietà.
  5. Mappare gli usi e i punti di rilascio, compreso il trasporto quando pertinente.
  6. Documentare il metodo di stima delle emissioni e conservarne le evidenze.
  7. Preparare il dossier IUCLID e verificare in tempo l’accesso a REACH-IT.
  8. Aggiornare istruzioni e documenti destinati a clienti e utilizzatori quando richiesto.
  9. Gestire le modifiche di formulazione, fornitori, processi e volumi tra un anno e l’altro.

Errori frequenti

  • considerare concluso l’obbligo dopo la comunicazione del 2026;
  • confondere la quantità usata con la quantità rilasciata nell’ambiente;
  • dimenticare rilasci durante movimentazione, pulizia, rifiuti o trasporto;
  • ritenere automaticamente esente un articolo senza analizzare sostanze e miscele a monte;
  • accettare una dichiarazione di “assenza” priva di perimetro e criterio;
  • attendere maggio per raccogliere dati che devono coprire l’intero anno precedente.

Come può intervenire Carat Servizi

Carat può supportare l’impresa nell’analisi del campo di applicazione, nella mappatura dei materiali e dei ruoli, nella raccolta delle informazioni di filiera e nell’impostazione della stima annuale dei rilasci. Il lavoro può includere la verifica delle dichiarazioni richieste dai clienti e la costruzione del dossier documentale che sostiene inclusioni, deroghe o esclusioni.

Per un inquadramento specifico puoi approfondire i servizi dedicati ai sistemi e alla conformità di prodotto, alle analisi chimiche oppure richiedere un confronto tecnico.

Domande frequenti

Risposte rapide prima di intervenire.

Chi deve comunicare le microplastiche all’ECHA nel 2027?

Oltre ai soggetti già coinvolti nel 2026, dal 2027 rientrano gli altri fabbricanti e utilizzatori a valle industriali di SPM e, in specifiche condizioni, i fornitori di prodotti contenenti SPM coperti dalle deroghe.

Quando scade la comunicazione annuale?

La scadenza è il 31 maggio di ogni anno e il rapporto riguarda le emissioni avvenute nell’anno solare precedente. Il 31 maggio 2027 devono quindi essere comunicate le emissioni del 2026.

Quali dati richiede ECHA?

Descrizione degli usi, identità generica dei polimeri, stima dei rilasci nell’ambiente, emissioni durante il trasporto quando pertinenti e riferimento alla deroga applicabile.

Come si invia il rapporto sulle microplastiche?

Il dossier viene preparato in IUCLID 6 e trasmesso attraverso REACH-IT seguendo le istruzioni pubblicate dall’ECHA.

Esiste una certificazione ufficiale di assenza di microplastiche?

La voce 78 non istituisce un certificato ECHA standard. L’impresa deve documentare la propria conclusione con composizione, informazioni dei fornitori, forma e dimensioni, concentrazione, funzione ed eventuali prove previste per degradabilità o solubilità.

Una dichiarazione del fornitore è sufficiente?

Dipende dalla completezza e dal caso. Deve riferirsi al prodotto corretto e chiarire il criterio normativo utilizzato; una formula generica senza composizione, perimetro o motivazione può non essere sufficiente.

Comunicare la quantità acquistata è sufficiente?

No. L’obbligo riguarda la stima delle quantità rilasciate nell’ambiente per ciascun uso, comprese le emissioni durante il trasporto quando pertinenti.

Dott. Ing. Pietro Tognon
Dott. Ing. Pietro Tognon

CEO di Carat Servizi · Autore e responsabile editoriale

Pubblicato il 3 giugno 2026 · Informazioni tecniche per imprese e professionisti.

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