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Ambiente e Sostenibilità

Emissioni in atmosfera: autorizzazione, modifiche e controlli

Guida all’autorizzazione delle emissioni in atmosfera: procedura ordinaria, autorizzazioni generali, attività in deroga, modifiche e autocontrolli.

Impianto produttivo e gestione delle emissioni in atmosfera
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Approfondimento tecnico4 minuti di letturaContenuto curato da Carat Servizi
In questo articolo

Gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera devono essere inquadrati prima dell’installazione o della modifica degli impianti. In base ad attività, sostanze e caratteristiche delle emissioni può applicarsi l’autorizzazione ordinaria, un’autorizzazione di carattere generale oppure una specifica esclusione prevista dalla normativa.

Quando serve l’autorizzazione alle emissioni

La Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che, salvo le esclusioni e i regimi specifici previsti, gli stabilimenti che producono emissioni devono essere autorizzati. L’autorizzazione riguarda lo stabilimento nel suo complesso: i singoli impianti e le singole attività non vengono trattati come autorizzazioni indipendenti.

Devono essere considerate sia le emissioni convogliate, raccolte in camini o condotti, sia quelle diffuse che possono derivare da movimentazione, stoccaggio, lavorazioni, aperture o dispersioni non convogliate.

Procedura ordinaria, autorizzazione generale o attività in deroga

L’inquadramento iniziale distingue tre situazioni principali:

  • autorizzazione ordinaria ai sensi dell’articolo 269, costruita sulle caratteristiche dello stabilimento;
  • autorizzazione generale ai sensi dell’articolo 272, comma 2, disponibile per specifiche categorie di impianti e attività alle condizioni stabilite dall’autorità competente;
  • impianti e attività con emissioni scarsamente rilevanti individuati dall’articolo 272, comma 1 e dai relativi allegati, fermo restando il rispetto delle condizioni applicabili.

La presenza di una voce nell’elenco non basta da sola: occorre verificare soglie, materie utilizzate, capacità, sostanze, cumulo degli impianti e condizioni previste dagli atti regionali.

Quando l’autorizzazione confluisce nell’AUA

Per gli stabilimenti soggetti al D.P.R. 59/2013, il titolo alle emissioni può confluire nell’Autorizzazione Unica Ambientale. In questo caso la domanda viene presentata tramite SUAP e coordinata con gli altri titoli ambientali necessari.

Prima di impostare la pratica bisogna verificare l’intero quadro autorizzativo: emissioni, scarichi, rumore, rifiuti e caratteristiche dell’impianto possono incidere sul procedimento corretto.

Quali dati servono per la pratica

  • descrizione dello stabilimento e dei cicli produttivi;
  • materie prime, prodotti, combustibili e sostanze impiegate;
  • capacità produttive e condizioni operative normali e anomale;
  • schema degli impianti e localizzazione dei punti di emissione;
  • portata, temperatura, durata e frequenza delle emissioni;
  • inquinanti attesi e relative modalità di stima o determinazione;
  • sistemi di captazione e abbattimento;
  • caratteristiche tecniche dei camini e accessibilità ai punti di prelievo;
  • proposta di monitoraggio, metodi di prova e gestione delle anomalie;
  • emissioni diffuse e misure adottate per contenerle.

Come si costruisce l’inventario delle emissioni

  1. Mappare le lavorazioni. Si parte dalle fasi reali e non soltanto dall’elenco dei camini esistenti.
  2. Individuare ogni sorgente. Si distinguono emissioni convogliate, diffuse, discontinue e di emergenza.
  3. Collegare materie e inquinanti. Schede tecniche, bilanci e condizioni di processo aiutano a definire cosa può essere emesso.
  4. Verificare captazione e abbattimento. Portate, perdite di carico e manutenzione devono essere coerenti con l’esercizio.
  5. Confrontare il quadro autorizzato. Si individuano punti mancanti, impianti dismessi e differenze rispetto alla situazione reale.

Installazione, trasferimento e modifiche

Nuovi impianti, trasferimenti e modifiche devono essere valutati prima della loro realizzazione. Una modifica può incidere su portate, inquinanti, sistemi di abbattimento, punti di emissione o capacità produttiva e richiedere una procedura autorizzativa.

Anche quando la modifica viene considerata non sostanziale, la conclusione deve essere documentata e gestita secondo la disciplina applicabile e le indicazioni dell’autorità competente. Acquistare o installare prima dell’inquadramento espone l’impresa al rischio di dover riprogettare l’intervento.

Prescrizioni e autocontrolli dopo il rilascio

L’autorizzazione definisce limiti, prescrizioni, condizioni di esercizio, metodi e frequenza dei controlli. La conformità richiede quindi un presidio continuativo:

  • comunicazioni di messa in esercizio e messa a regime quando previste;
  • campionamenti e analisi con metodi e periodicità autorizzati;
  • manutenzione dei sistemi di captazione e abbattimento;
  • registrazione di controlli, anomalie e interventi;
  • verifica di materie prime e condizioni operative;
  • rispetto delle prescrizioni sulle emissioni diffuse;
  • gestione preventiva di modifiche e scadenze.

Durata e rinnovo

La durata e i termini di rinnovo dipendono dal titolo applicabile. L’autorizzazione ordinaria alle emissioni ha durata quindicennale e richiede una domanda di rinnovo con l’anticipo previsto dall’articolo 269; quando il titolo è compreso nell’AUA si applicano durata e procedura di rinnovo dell’AUA.

Non è sufficiente controllare la data finale: le prescrizioni intermedie e le modifiche realizzate nel tempo devono essere ricostruite prima di preparare il rinnovo.

Come può intervenire Carat Servizi

Carat Servizi può eseguire il sopralluogo, ricostruire sorgenti e autorizzazioni, inquadrare il regime applicabile e predisporre gli elaborati tecnici. Il supporto può proseguire nella gestione degli autocontrolli, delle prescrizioni, delle modifiche e dei rapporti con SUAP e autorità competenti.

Consulta il servizio dedicato alle autorizzazioni ambientali oppure richiedi una verifica delle emissioni dello stabilimento.

Domande frequenti

Risposte rapide prima di intervenire.

Tutti gli stabilimenti con emissioni devono essere autorizzati?

La regola generale dell’articolo 269 è l’autorizzazione dello stabilimento, fatte salve attività scarsamente rilevanti, autorizzazioni generali e altri regimi specifici previsti dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006.

Autorizzazione ordinaria e generale sono equivalenti?

No. L’ordinaria è costruita sullo stabilimento; la generale è disponibile per categorie e condizioni definite dall’autorità. Occorre verificare attività, soglie, sostanze e prescrizioni prima dell’adesione.

L’autorizzazione riguarda ogni singolo camino?

No. È rilasciata con riferimento allo stabilimento nel suo complesso, pur identificando e disciplinando i diversi impianti, attività e punti di emissione.

Le emissioni diffuse devono essere considerate?

Sì. L’inventario deve includere anche dispersioni non convogliate e descrivere le misure tecniche e gestionali utilizzate per contenerle.

Quando il titolo confluisce nell’AUA?

Quando lo stabilimento rientra nel campo di applicazione del D.P.R. 59/2013, l’autorizzazione ordinaria o l’adesione alla generale può essere ricompresa nell’AUA e presentata tramite SUAP.

Una modifica non sostanziale può essere realizzata senza verifiche?

No. Anche una modifica ritenuta non sostanziale deve essere valutata e gestita secondo la procedura applicabile prima della realizzazione, documentando gli effetti sul quadro autorizzato.

Cosa viene controllato dopo il rilascio?

Configurazione dello stabilimento, rispetto delle prescrizioni e dei limiti, autocontrolli, punti di campionamento, sistemi di abbattimento, registrazioni e coerenza tra attività reale e autorizzata.

Contenuto a cura di Carat Servizi

Pubblicato il 21 settembre 2026 · Informazioni tecniche per imprese e professionisti.

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