Gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera devono essere inquadrati prima dell’installazione o della modifica degli impianti. In base ad attività, sostanze e caratteristiche delle emissioni può applicarsi l’autorizzazione ordinaria, un’autorizzazione di carattere generale oppure una specifica esclusione prevista dalla normativa.
Quando serve l’autorizzazione alle emissioni
La Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che, salvo le esclusioni e i regimi specifici previsti, gli stabilimenti che producono emissioni devono essere autorizzati. L’autorizzazione riguarda lo stabilimento nel suo complesso: i singoli impianti e le singole attività non vengono trattati come autorizzazioni indipendenti.
Devono essere considerate sia le emissioni convogliate, raccolte in camini o condotti, sia quelle diffuse che possono derivare da movimentazione, stoccaggio, lavorazioni, aperture o dispersioni non convogliate.
Procedura ordinaria, autorizzazione generale o attività in deroga
L’inquadramento iniziale distingue tre situazioni principali:
- autorizzazione ordinaria ai sensi dell’articolo 269, costruita sulle caratteristiche dello stabilimento;
- autorizzazione generale ai sensi dell’articolo 272, comma 2, disponibile per specifiche categorie di impianti e attività alle condizioni stabilite dall’autorità competente;
- impianti e attività con emissioni scarsamente rilevanti individuati dall’articolo 272, comma 1 e dai relativi allegati, fermo restando il rispetto delle condizioni applicabili.
La presenza di una voce nell’elenco non basta da sola: occorre verificare soglie, materie utilizzate, capacità, sostanze, cumulo degli impianti e condizioni previste dagli atti regionali.
Quando l’autorizzazione confluisce nell’AUA
Per gli stabilimenti soggetti al D.P.R. 59/2013, il titolo alle emissioni può confluire nell’Autorizzazione Unica Ambientale. In questo caso la domanda viene presentata tramite SUAP e coordinata con gli altri titoli ambientali necessari.
Prima di impostare la pratica bisogna verificare l’intero quadro autorizzativo: emissioni, scarichi, rumore, rifiuti e caratteristiche dell’impianto possono incidere sul procedimento corretto.
Quali dati servono per la pratica
- descrizione dello stabilimento e dei cicli produttivi;
- materie prime, prodotti, combustibili e sostanze impiegate;
- capacità produttive e condizioni operative normali e anomale;
- schema degli impianti e localizzazione dei punti di emissione;
- portata, temperatura, durata e frequenza delle emissioni;
- inquinanti attesi e relative modalità di stima o determinazione;
- sistemi di captazione e abbattimento;
- caratteristiche tecniche dei camini e accessibilità ai punti di prelievo;
- proposta di monitoraggio, metodi di prova e gestione delle anomalie;
- emissioni diffuse e misure adottate per contenerle.
Come si costruisce l’inventario delle emissioni
- Mappare le lavorazioni. Si parte dalle fasi reali e non soltanto dall’elenco dei camini esistenti.
- Individuare ogni sorgente. Si distinguono emissioni convogliate, diffuse, discontinue e di emergenza.
- Collegare materie e inquinanti. Schede tecniche, bilanci e condizioni di processo aiutano a definire cosa può essere emesso.
- Verificare captazione e abbattimento. Portate, perdite di carico e manutenzione devono essere coerenti con l’esercizio.
- Confrontare il quadro autorizzato. Si individuano punti mancanti, impianti dismessi e differenze rispetto alla situazione reale.
Installazione, trasferimento e modifiche
Nuovi impianti, trasferimenti e modifiche devono essere valutati prima della loro realizzazione. Una modifica può incidere su portate, inquinanti, sistemi di abbattimento, punti di emissione o capacità produttiva e richiedere una procedura autorizzativa.
Anche quando la modifica viene considerata non sostanziale, la conclusione deve essere documentata e gestita secondo la disciplina applicabile e le indicazioni dell’autorità competente. Acquistare o installare prima dell’inquadramento espone l’impresa al rischio di dover riprogettare l’intervento.
Prescrizioni e autocontrolli dopo il rilascio
L’autorizzazione definisce limiti, prescrizioni, condizioni di esercizio, metodi e frequenza dei controlli. La conformità richiede quindi un presidio continuativo:
- comunicazioni di messa in esercizio e messa a regime quando previste;
- campionamenti e analisi con metodi e periodicità autorizzati;
- manutenzione dei sistemi di captazione e abbattimento;
- registrazione di controlli, anomalie e interventi;
- verifica di materie prime e condizioni operative;
- rispetto delle prescrizioni sulle emissioni diffuse;
- gestione preventiva di modifiche e scadenze.
Durata e rinnovo
La durata e i termini di rinnovo dipendono dal titolo applicabile. L’autorizzazione ordinaria alle emissioni ha durata quindicennale e richiede una domanda di rinnovo con l’anticipo previsto dall’articolo 269; quando il titolo è compreso nell’AUA si applicano durata e procedura di rinnovo dell’AUA.
Non è sufficiente controllare la data finale: le prescrizioni intermedie e le modifiche realizzate nel tempo devono essere ricostruite prima di preparare il rinnovo.
Come può intervenire Carat Servizi
Carat Servizi può eseguire il sopralluogo, ricostruire sorgenti e autorizzazioni, inquadrare il regime applicabile e predisporre gli elaborati tecnici. Il supporto può proseguire nella gestione degli autocontrolli, delle prescrizioni, delle modifiche e dei rapporti con SUAP e autorità competenti.
Consulta il servizio dedicato alle autorizzazioni ambientali oppure richiedi una verifica delle emissioni dello stabilimento.



