L’Autorizzazione Unica Ambientale, o AUA, riunisce in un unico provvedimento diversi titoli ambientali necessari alle imprese e agli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale. La domanda viene presentata telematicamente al SUAP, che rappresenta il punto di accesso per l’impresa.
Che cos’è l’Autorizzazione Unica Ambientale
L’AUA è disciplinata dal D.P.R. 59/2013. Non è una nuova autorizzazione aggiunta alle altre: sostituisce gli atti ambientali ricompresi nel suo campo di applicazione e li coordina in un unico procedimento e in un unico provvedimento conclusivo.
Il SUAP riceve la pratica e gestisce le comunicazioni con l’impresa. L’autorità competente e gli altri soggetti ambientali svolgono le rispettive istruttorie sui titoli coinvolti.
Chi deve richiedere l’AUA
In Veneto devono dotarsi di AUA le imprese che, indipendentemente dalla dimensione, non sono soggette ad AIA e devono ottenere, rinnovare o aggiornare almeno uno dei titoli ambientali sostituiti dall’AUA. L’inquadramento deve essere effettuato sull’impianto e sulle attività realmente svolte, non soltanto sul codice ATECO.
Gli impianti soggetti ad AIA seguono la disciplina dell’Autorizzazione Integrata Ambientale. Anche il rapporto con VIA e altri procedimenti unici deve essere verificato prima di impostare la pratica.
Quali titoli ambientali può sostituire
L’articolo 3 del D.P.R. 59/2013 comprende:
- autorizzazione agli scarichi di acque reflue;
- comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica di effluenti e altri materiali previsti dalla disciplina di settore;
- autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera;
- adesione all’autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera;
- comunicazione o nulla osta relativo all’impatto acustico, quando richiesto;
- autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura;
- comunicazioni per operazioni di recupero di rifiuti in procedura semplificata.
Regioni e Province autonome possono individuare ulteriori atti ambientali da ricomprendere nell’AUA. Per questo la verifica deve considerare anche disciplina e modulistica del territorio in cui si trova l’impianto.
Quando si può non utilizzare l’AUA
Il D.P.R. 59/2013 prevede una facoltà di non avvalersi dell’AUA quando l’attività è soggetta esclusivamente a comunicazioni oppure ad autorizzazione generale alle emissioni, ferma restando la presentazione tramite SUAP. La convenienza e la corretta applicazione dell’opzione devono essere verificate considerando tutti i titoli necessari all’attività.
Come si presenta la domanda
- Inquadramento. Si individuano impianto, gestore, attività e titoli ambientali necessari.
- Raccolta dei dati. Si acquisiscono planimetrie, processi, bilanci, scarichi, emissioni, rumore, rifiuti e autorizzazioni esistenti.
- Predisposizione degli elaborati. Ogni matrice ambientale mantiene i contenuti tecnici richiesti dalla propria disciplina.
- Invio al SUAP. La domanda completa viene trasmessa telematicamente con documenti, dichiarazioni e attestazioni.
- Istruttoria. Autorità competente e soggetti ambientali verificano la pratica e possono chiedere integrazioni.
- Rilascio e attuazione. Prescrizioni, controlli, comunicazioni e scadenze vengono tradotti in attività operative.
Una pratica formalmente completa ma incoerente tra scarichi, emissioni, layout e capacità produttiva può generare integrazioni e ritardi. Conviene quindi costruire una descrizione unica e verificabile dell’impianto.
Quanto dura e quando rinnovarla
L’AUA ha durata di quindici anni dalla data di rilascio. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza, salvo le condizioni e le discipline specifiche applicabili.
La durata del provvedimento non elimina gli adempimenti intermedi: autocontrolli, comunicazioni, manutenzioni, registrazioni e prescrizioni devono essere rispettati secondo le frequenze indicate nell’AUA e nelle norme di settore.
Cosa succede quando l’attività cambia
Prima di modificare impianti, materie prime, capacità, punti di emissione, scarichi, orari o lavorazioni bisogna verificare gli effetti sui titoli autorizzativi. Il D.P.R. 59/2013 distingue le modifiche sostanziali dalle altre modifiche e prevede procedure diverse.
La classificazione non dovrebbe essere fatta dopo l’avvio dei lavori: deve precedere progetto, acquisti e installazione, così da capire se serve una nuova domanda, un aggiornamento o una comunicazione.
Documenti e dati da preparare
- descrizione di attività, cicli produttivi e capacità;
- planimetrie aggiornate e localizzazione di impianti, scarichi ed emissioni;
- materie prime, sostanze, consumi e bilanci pertinenti;
- autorizzazioni, comunicazioni e prescrizioni esistenti;
- relazioni specialistiche per acqua, aria, rumore o rifiuti;
- modalità di monitoraggio e gestione delle anomalie;
- quadro delle modifiche previste e cronologia autorizzativa.
Come può intervenire Carat Servizi
Carat Servizi può verificare quali titoli siano necessari, coordinare gli elaborati tecnici, predisporre la pratica e assistere l’impresa durante integrazioni e conferenze di servizi. Dopo il rilascio può inoltre organizzare prescrizioni, controlli e scadenze in un sistema operativo.
Consulta la pagina sulle autorizzazioni ambientali oppure richiedi una verifica preliminare dell’impianto.



