L’EUDR si applicherà dal 30 dicembre 2026 ai grandi e medi operatori e alle micro e piccole imprese già interessate dall’EUTR. Per le altre micro e piccole imprese la data prevista è il 30 giugno 2027. Prima di definire gli adempimenti è necessario verificare il prodotto tramite il codice doganale e stabilire il ruolo effettivo dell’impresa nella filiera.
Aggiornamento del 17 settembre 2026: è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il Regolamento delegato (UE) 2026/2102, che modifica l’elenco dei prodotti compresi nell’Allegato I. La verifica del campo di applicazione deve quindi essere svolta sulla versione aggiornata dell’Allegato.
Che cos’è il Regolamento EUDR
Il Regolamento (UE) 2023/1115 sui prodotti a deforestazione zero mira a evitare che determinate materie prime e prodotti immessi sul mercato dell’Unione europea o esportati dall’Unione siano collegati a deforestazione o degrado forestale.
Per poter essere immesso, messo a disposizione o esportato, un prodotto rilevante deve essere a deforestazione zero, prodotto nel rispetto della legislazione pertinente del Paese di produzione e coperto dalla dichiarazione o dalla documentazione prevista per il ruolo dell’operatore.
Il rispetto degli obblighi non dipende soltanto dal settore dell’azienda. Occorre verificare insieme prodotto, codice della nomenclatura combinata, provenienza, attività svolta e posizione dell’impresa nella catena di fornitura.
Quali sono le scadenze aggiornate
- 30 dicembre 2026: applicazione per grandi e medi operatori e per micro e piccoli operatori già coperti dal Regolamento UE sul legname.
- 30 giugno 2027: applicazione per le altre micro e piccole imprese.
Le date sono state modificate rispetto alle prime versioni del Regolamento. Per questo motivo procedure, contratti e piani di adeguamento predisposti in precedenza devono essere ricontrollati.
Materie prime e prodotti interessati
Le sette materie prime considerate dall’EUDR sono bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno. Il Regolamento comprende però soltanto i prodotti derivati individuati nell’Allegato I attraverso specifici codici doganali.
Tra i prodotti possono rientrare, a seconda del codice, carne e preparazioni di bovino, cioccolato e preparazioni al cacao, caffè, articoli in gomma, prodotti in legno, mobili, carta e altri derivati. Non è quindi sufficiente riconoscere la materia prima nel nome commerciale: la verifica va eseguita sul codice doganale completo e sulla descrizione riportata nell’Allegato.
Cosa cambia con il Regolamento delegato (UE) 2026/2102
L’aggiornamento pubblicato il 17 settembre 2026 modifica il perimetro dei prodotti derivati senza cambiare le sette materie prime di base. In particolare:
- elimina dall’Allegato I le pelli e il cuoio bovino identificati dai codici indicati nell’atto;
- esclude specifiche categorie di pneumatici ricostruiti, pneumatici pieni o semipieni e flap in gomma;
- aggiunge il caffè solubile, determinati derivati dell’olio di palma e le lingue bovine congelate;
- chiarisce il trattamento di campioni, prodotti per analisi e prova, rifiuti, beni usati, materiali da imballaggio e altri casi specifici.
Per i nuovi prodotti aggiunti la disposizione si applica dal 30 dicembre 2027. L’impresa deve quindi evitare liste generiche o non aggiornate e conservare la motivazione con cui ha incluso o escluso ogni codice.
Chi deve svolgere la dovuta diligenza
Operatori a monte
L’operatore che immette per la prima volta un prodotto rilevante sul mercato dell’Unione o lo esporta deve svolgere la dovuta diligenza. Dopo aver verificato che il rischio di non conformità sia nullo o trascurabile, presenta la dichiarazione nel sistema informativo EUDR prima dell’immissione o dell’esportazione.
Operatori a valle e commercianti
Dopo le semplificazioni del dicembre 2025, i soggetti a valle non ripetono automaticamente la dovuta diligenza né presentano una nuova dichiarazione per il lavoro già svolto a monte. Gli operatori a valle e i commercianti non PMI devono registrarsi nel sistema informativo; il primo soggetto a valle raccoglie inoltre i riferimenti ricevuti dall’operatore. Per le PMI a valle restano principalmente obblighi di raccolta e conservazione delle informazioni.
Tutti i soggetti della filiera restano responsabili degli obblighi applicabili al proprio ruolo. Se emergono informazioni o segnalazioni di possibile non conformità, non è corretto proseguire senza le verifiche e le azioni previste.
Micro e piccoli operatori primari
Per determinate micro e piccole imprese che producono direttamente in un Paese classificato a basso rischio è prevista una dichiarazione semplificata una tantum. L’applicabilità deve essere verificata rispetto a dimensione, ruolo, Paese e attività effettivamente svolta.
Cosa comprende la dovuta diligenza
La dovuta diligenza non coincide con una semplice dichiarazione del fornitore. Quando l’impresa è tenuta a esercitarla, il processo comprende:
- raccolta delle informazioni su prodotto, quantità, Paese di produzione, fornitori, clienti e geolocalizzazione degli appezzamenti;
- verifica dei requisiti di deforestazione zero e rispetto della legislazione pertinente del Paese di produzione;
- valutazione del rischio considerando provenienza, complessità della filiera, affidabilità delle informazioni e classificazione del Paese;
- mitigazione del rischio quando non è possibile concludere che il rischio sia nullo o trascurabile;
- presentazione nel sistema EUDR della dichiarazione applicabile prima di immettere o esportare il prodotto.
Quali informazioni devono essere tracciate
Il fascicolo deve consentire di collegare ogni lotto o fornitura alle informazioni che ne dimostrano la conformità. In funzione del ruolo possono risultare necessari:
- descrizione, nome commerciale e codice doganale del prodotto;
- quantità espressa secondo l’unità prevista;
- Paese di produzione e geolocalizzazione degli appezzamenti;
- data o intervallo temporale di produzione;
- dati di fornitori e clienti professionali;
- prove della produzione legale nel Paese di origine;
- esito della valutazione e delle eventuali misure di mitigazione;
- numero di riferimento e identificativo della dichiarazione collegata.
La data di riferimento per la deforestazione è il 31 dicembre 2020: il prodotto deve provenire da terreni che non siano stati oggetto di deforestazione dopo tale data; per il legno valgono anche le condizioni relative al degrado forestale.
Il livello di rischio del Paese non elimina gli obblighi
La classificazione dei Paesi orienta l’intensità dei controlli e può consentire la procedura semplificata prevista dal Regolamento. Non sostituisce però la verifica del prodotto, della filiera e delle informazioni richieste. Un’origine classificata a basso rischio non rende automaticamente conforme una fornitura incompleta o non tracciabile.
Come preparare l’azienda
Un percorso operativo efficace parte da un perimetro chiaro. L’impresa dovrebbe:
- censire prodotti, materie prime e codici doganali potenzialmente coinvolti;
- definire il proprio ruolo per ogni flusso di acquisto, vendita, importazione o esportazione;
- mappare fornitori, Paesi di produzione e informazioni già disponibili;
- individuare i dati mancanti e aggiornare le richieste documentali ai fornitori;
- definire regole di accettazione, gestione delle anomalie e blocco delle forniture;
- assegnare responsabilità interne e predisporre una procedura di controllo;
- verificare registrazione e operatività nel sistema informativo EUDR;
- provare il processo su alcuni flussi reali prima della scadenza applicabile.
La verifica preliminare evita attività inutili
Il primo risultato da ottenere non è una raccolta indiscriminata di documenti, ma una matrice che colleghi prodotti, codici, ruoli e obblighi. Solo dopo questa analisi è possibile definire quali fornitori coinvolgere, quali evidenze richiedere e quali dichiarazioni predisporre.
Come può intervenire Carat Servizi
Carat può supportare l’impresa nella verifica del campo di applicazione e nella costruzione di un percorso proporzionato. Il lavoro può comprendere:
- censimento di prodotti, codici e flussi commerciali;
- analisi del ruolo dell’impresa nella catena di fornitura;
- mappatura dei dati richiesti e delle lacune documentali;
- predisposizione di procedure, responsabilità e controlli;
- supporto nella qualifica e comunicazione con i fornitori;
- integrazione del processo con sistemi di gestione e tracciabilità già presenti.
Per partire dal perimetro reale è possibile approfondire la consulenza ambientale per le imprese oppure richiedere una verifica preliminare.



