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Valutazione del rischio incendio: criteri, misure e DVR

Come valutare il rischio incendio nei luoghi di lavoro: pericoli, persone esposte, criteri applicabili, strategia antincendio e aggiornamento del DVR.

Valutazione e gestione del rischio incendio in azienda
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Approfondimento tecnico4 minuti di letturaContenuto curato da Carat Servizi
In questo articolo

La valutazione del rischio incendio è parte del DVR e deve individuare i pericoli presenti, le persone esposte, le possibili conseguenze e le misure necessarie per prevenire l’incendio e limitarne gli effetti. Non coincide con il solo controllo degli estintori e non può essere sostituita dal piano di emergenza.

Che cos’è la valutazione del rischio incendio

La valutazione analizza come un incendio può iniziare, svilupparsi e coinvolgere persone, beni e attività. Deve considerare sostanze combustibili o infiammabili, sorgenti di innesco, processi, impianti, caratteristiche degli ambienti, affollamento, capacità di esodo e persone che possono avere bisogno di assistenza.

Il riferimento generale per i luoghi di lavoro è il D.M. 3 settembre 2021, che ha sostituito i criteri del D.M. 10 marzo 1998. Gestione dell’emergenza, formazione degli addetti e manutenzione dei sistemi sono coordinate rispettivamente con i decreti del 2 e del 1 settembre 2021.

Quale criterio tecnico si applica

Il percorso dipende dalle caratteristiche dell’attività:

  • quando esiste una regola tecnica di prevenzione incendi applicabile, la progettazione e l’esercizio seguono quella disciplina;
  • per i luoghi di lavoro che soddisfano tutte le condizioni di basso rischio si possono applicare i criteri dell’Allegato I al D.M. 3 settembre 2021, noto come Minicodice;
  • negli altri casi si applicano i criteri del Codice di prevenzione incendi, D.M. 3 agosto 2015 e successive modifiche.

La scelta non deve essere fatta sulla base di una definizione generica dell’attività. Occorre verificare campo di applicazione, caratteristiche geometriche, affollamento, materiali, lavorazioni, carico d’incendio e condizioni di esercizio.

Basso rischio e livello degli addetti non sono la stessa cosa

Il “luogo di lavoro a basso rischio” del D.M. 3 settembre 2021 riguarda i criteri di progettazione e sicurezza antincendio. I livelli 1, 2 e 3 del D.M. 2 settembre 2021 riguardano invece la formazione degli addetti antincendio.

I due inquadramenti sono collegati alla stessa realtà aziendale, ma rispondono a finalità differenti. Non è corretto concludere automaticamente che un’attività sia a basso rischio soltanto perché gli addetti seguono un corso di livello 1, o viceversa.

Essere soggetti ai controlli dei Vigili del Fuoco

La valutazione del rischio incendio è necessaria in ogni luogo di lavoro. La verifica di assoggettabilità al D.P.R. 151/2011 è un passaggio ulteriore: serve a stabilire se una o più attività ricadono nell’elenco dei controlli di prevenzione incendi e quali procedimenti amministrativi siano richiesti.

Un’attività non soggetta ai controlli non è automaticamente priva di rischio e deve comunque adottare le misure di sicurezza coerenti con la valutazione.

Come si svolge la valutazione

  1. Raccolta dei dati. Si esaminano attività, layout, impianti, persone presenti, turni e documentazione disponibile.
  2. Individuazione dei pericoli. Si censiscono combustibili, infiammabili, sorgenti di innesco e lavorazioni critiche.
  3. Analisi delle persone esposte. Si valutano affollamento, familiarità con i luoghi, mobilità, lavoro isolato e presenza di esterni.
  4. Valutazione delle conseguenze. Si considerano sviluppo, propagazione, fumi, calore, compartimenti e possibili effetti sull’esodo.
  5. Scelta dei criteri applicabili. Si verifica se utilizzare regola tecnica, Minicodice o Codice di prevenzione incendi.
  6. Definizione della strategia. Si individuano misure tecniche, organizzative e gestionali proporzionate.
  7. Piano di miglioramento. Interventi, priorità, responsabilità e tempi vengono integrati nel DVR.

Quali elementi deve considerare

Una valutazione concreta considera almeno:

  • materiali combustibili, infiammabili ed eventuali atmosfere esplosive;
  • impianti elettrici, lavorazioni a caldo, superfici calde, fiamme e altre sorgenti di accensione;
  • depositi, rifiuti, carica di batterie e modalità di stoccaggio;
  • caratteristiche dei compartimenti e possibilità di propagazione;
  • vie di esodo, uscite, distanze, illuminazione e segnaletica;
  • numero e caratteristiche delle persone presenti, comprese imprese esterne e visitatori;
  • sistemi di allarme, rivelazione, controllo dell’incendio e gestione di fumi e calore;
  • accessibilità e condizioni per l’intervento dei soccorritori;
  • controlli, manutenzione e gestione quotidiana della sicurezza antincendio.

Dalla valutazione alla strategia antincendio

Le misure devono prima ridurre la probabilità che l’incendio inizi e poi limitarne le conseguenze. La strategia può comprendere compartimentazione, esodo, controllo dell’incendio, rivelazione e allarme, controllo di fumi e calore, operatività antincendio, sicurezza degli impianti e gestione della sicurezza antincendio.

Le misure vanno coordinate: una via di esodo corretta sulla carta può risultare inefficace se materiali, lavorazioni o depositi ne compromettono l’uso; un estintore presente ma non accessibile o non adeguato non risolve il rischio.

Valutazione, piano di emergenza e formazione

La valutazione stabilisce rischi e misure di prevenzione. Il piano di emergenza organizza invece allarme, esodo, assistenza e soccorsi quando si verifica un evento. La formazione degli addetti antincendio deve essere coerente con l’inquadramento dell’attività e con i compiti assegnati.

I tre elementi devono dialogare: cambiamenti nella valutazione possono richiedere di aggiornare piano, numero degli addetti, procedure, esercitazioni e dotazioni.

Quando aggiornare la valutazione

La valutazione va riesaminata quando cambiano attività, layout, impianti, materiali, quantitativi, affollamento, vie di esodo o organizzazione del lavoro. Deve essere verificata anche dopo incendi, principi d’incendio, anomalie rilevanti, esercitazioni che evidenziano criticità o modifiche delle misure di sicurezza.

L’aggiornamento deve riflettersi nel DVR e, quando necessario, nella documentazione di prevenzione incendi e nella gestione dell’emergenza.

Come può intervenire Carat Servizi

Carat Servizi può supportare l’impresa nel sopralluogo, nell’inquadramento normativo, nella valutazione dei pericoli e nella definizione della strategia antincendio. Il lavoro può comprendere verifica di assoggettabilità, piano di miglioramento, aggiornamento del DVR, coordinamento con piano di emergenza, formazione e controlli periodici.

Consulta il servizio di sicurezza e igiene del lavoro oppure richiedi un confronto preliminare.

Domande frequenti

Risposte rapide prima di intervenire.

La valutazione del rischio incendio è obbligatoria per tutte le aziende?

Sì. Rientra nella valutazione complessiva dei rischi del luogo di lavoro. L’eventuale assoggettabilità ai controlli dei Vigili del Fuoco è una verifica ulteriore e distinta.

Quando si può applicare il Minicodice?

Soltanto quando il luogo di lavoro soddisfa tutte le condizioni di basso rischio indicate nell’Allegato I al D.M. 3 settembre 2021 e non è disciplinato da una regola tecnica applicabile. La verifica deve essere documentata.

Basso rischio e corso antincendio livello 1 sono la stessa cosa?

No. Il basso rischio del D.M. 3 settembre 2021 riguarda progettazione e misure di sicurezza; i livelli 1, 2 e 3 del D.M. 2 settembre 2021 riguardano la formazione degli addetti.

Se l’attività non è soggetta al D.P.R. 151/2011 serve comunque la valutazione?

Sì. Non essere soggetti ai controlli di prevenzione incendi non significa non avere rischio. Restano necessari valutazione, misure e gestione proporzionate alle condizioni reali.

Valutazione del rischio incendio e piano di emergenza coincidono?

No. La valutazione individua pericoli e misure; il piano organizza le azioni da compiere in emergenza, come allarme, esodo, assistenza e chiamata dei soccorsi.

Quando va aggiornata la valutazione?

Quando cambiano attività, materiali, quantitativi, impianti, layout, affollamento, vie di esodo o organizzazione; inoltre dopo eventi o esercitazioni che evidenziano criticità nelle misure previste.

Basta avere estintori revisionati per essere conformi?

No. Gli estintori sono una sola misura. La sicurezza dipende anche da prevenzione, esodo, compartimentazione, allarme, impianti, manutenzione, gestione e formazione coerenti con il rischio.

Contenuto a cura di Carat Servizi

Pubblicato il 21 settembre 2026 · Informazioni tecniche per imprese e professionisti.

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