La valutazione del rischio incendio è parte del DVR e deve individuare i pericoli presenti, le persone esposte, le possibili conseguenze e le misure necessarie per prevenire l’incendio e limitarne gli effetti. Non coincide con il solo controllo degli estintori e non può essere sostituita dal piano di emergenza.
Che cos’è la valutazione del rischio incendio
La valutazione analizza come un incendio può iniziare, svilupparsi e coinvolgere persone, beni e attività. Deve considerare sostanze combustibili o infiammabili, sorgenti di innesco, processi, impianti, caratteristiche degli ambienti, affollamento, capacità di esodo e persone che possono avere bisogno di assistenza.
Il riferimento generale per i luoghi di lavoro è il D.M. 3 settembre 2021, che ha sostituito i criteri del D.M. 10 marzo 1998. Gestione dell’emergenza, formazione degli addetti e manutenzione dei sistemi sono coordinate rispettivamente con i decreti del 2 e del 1 settembre 2021.
Quale criterio tecnico si applica
Il percorso dipende dalle caratteristiche dell’attività:
- quando esiste una regola tecnica di prevenzione incendi applicabile, la progettazione e l’esercizio seguono quella disciplina;
- per i luoghi di lavoro che soddisfano tutte le condizioni di basso rischio si possono applicare i criteri dell’Allegato I al D.M. 3 settembre 2021, noto come Minicodice;
- negli altri casi si applicano i criteri del Codice di prevenzione incendi, D.M. 3 agosto 2015 e successive modifiche.
La scelta non deve essere fatta sulla base di una definizione generica dell’attività. Occorre verificare campo di applicazione, caratteristiche geometriche, affollamento, materiali, lavorazioni, carico d’incendio e condizioni di esercizio.
Basso rischio e livello degli addetti non sono la stessa cosa
Il “luogo di lavoro a basso rischio” del D.M. 3 settembre 2021 riguarda i criteri di progettazione e sicurezza antincendio. I livelli 1, 2 e 3 del D.M. 2 settembre 2021 riguardano invece la formazione degli addetti antincendio.
I due inquadramenti sono collegati alla stessa realtà aziendale, ma rispondono a finalità differenti. Non è corretto concludere automaticamente che un’attività sia a basso rischio soltanto perché gli addetti seguono un corso di livello 1, o viceversa.
Essere soggetti ai controlli dei Vigili del Fuoco
La valutazione del rischio incendio è necessaria in ogni luogo di lavoro. La verifica di assoggettabilità al D.P.R. 151/2011 è un passaggio ulteriore: serve a stabilire se una o più attività ricadono nell’elenco dei controlli di prevenzione incendi e quali procedimenti amministrativi siano richiesti.
Un’attività non soggetta ai controlli non è automaticamente priva di rischio e deve comunque adottare le misure di sicurezza coerenti con la valutazione.
Come si svolge la valutazione
- Raccolta dei dati. Si esaminano attività, layout, impianti, persone presenti, turni e documentazione disponibile.
- Individuazione dei pericoli. Si censiscono combustibili, infiammabili, sorgenti di innesco e lavorazioni critiche.
- Analisi delle persone esposte. Si valutano affollamento, familiarità con i luoghi, mobilità, lavoro isolato e presenza di esterni.
- Valutazione delle conseguenze. Si considerano sviluppo, propagazione, fumi, calore, compartimenti e possibili effetti sull’esodo.
- Scelta dei criteri applicabili. Si verifica se utilizzare regola tecnica, Minicodice o Codice di prevenzione incendi.
- Definizione della strategia. Si individuano misure tecniche, organizzative e gestionali proporzionate.
- Piano di miglioramento. Interventi, priorità, responsabilità e tempi vengono integrati nel DVR.
Quali elementi deve considerare
Una valutazione concreta considera almeno:
- materiali combustibili, infiammabili ed eventuali atmosfere esplosive;
- impianti elettrici, lavorazioni a caldo, superfici calde, fiamme e altre sorgenti di accensione;
- depositi, rifiuti, carica di batterie e modalità di stoccaggio;
- caratteristiche dei compartimenti e possibilità di propagazione;
- vie di esodo, uscite, distanze, illuminazione e segnaletica;
- numero e caratteristiche delle persone presenti, comprese imprese esterne e visitatori;
- sistemi di allarme, rivelazione, controllo dell’incendio e gestione di fumi e calore;
- accessibilità e condizioni per l’intervento dei soccorritori;
- controlli, manutenzione e gestione quotidiana della sicurezza antincendio.
Dalla valutazione alla strategia antincendio
Le misure devono prima ridurre la probabilità che l’incendio inizi e poi limitarne le conseguenze. La strategia può comprendere compartimentazione, esodo, controllo dell’incendio, rivelazione e allarme, controllo di fumi e calore, operatività antincendio, sicurezza degli impianti e gestione della sicurezza antincendio.
Le misure vanno coordinate: una via di esodo corretta sulla carta può risultare inefficace se materiali, lavorazioni o depositi ne compromettono l’uso; un estintore presente ma non accessibile o non adeguato non risolve il rischio.
Valutazione, piano di emergenza e formazione
La valutazione stabilisce rischi e misure di prevenzione. Il piano di emergenza organizza invece allarme, esodo, assistenza e soccorsi quando si verifica un evento. La formazione degli addetti antincendio deve essere coerente con l’inquadramento dell’attività e con i compiti assegnati.
I tre elementi devono dialogare: cambiamenti nella valutazione possono richiedere di aggiornare piano, numero degli addetti, procedure, esercitazioni e dotazioni.
Quando aggiornare la valutazione
La valutazione va riesaminata quando cambiano attività, layout, impianti, materiali, quantitativi, affollamento, vie di esodo o organizzazione del lavoro. Deve essere verificata anche dopo incendi, principi d’incendio, anomalie rilevanti, esercitazioni che evidenziano criticità o modifiche delle misure di sicurezza.
L’aggiornamento deve riflettersi nel DVR e, quando necessario, nella documentazione di prevenzione incendi e nella gestione dell’emergenza.
Come può intervenire Carat Servizi
Carat Servizi può supportare l’impresa nel sopralluogo, nell’inquadramento normativo, nella valutazione dei pericoli e nella definizione della strategia antincendio. Il lavoro può comprendere verifica di assoggettabilità, piano di miglioramento, aggiornamento del DVR, coordinamento con piano di emergenza, formazione e controlli periodici.
Consulta il servizio di sicurezza e igiene del lavoro oppure richiedi un confronto preliminare.



