Ente di formazione accreditato dalla Regione Veneto +39 0423 715927 info@caratservizi.it
Tutte le news
Sicurezza e Salute sul Lavoro

Valutazione del rischio rumore: misurazioni, limiti e DVR

Come valutare il rischio rumore nei luoghi di lavoro: quando servono le misurazioni, valori d’azione, relazione tecnica, prevenzione e aggiornamento del DVR.

Misurazione e valutazione del rischio rumore in un ambiente di lavoro
Carat informaConoscere per decidere meglio.
Approfondimento tecnico4 minuti di letturaContenuto curato da Carat Servizi
In questo articolo

La valutazione del rischio rumore è obbligatoria per tutte le attività lavorative e deve stabilire se l’esposizione può danneggiare l’udito, interferire con comunicazioni e segnali di sicurezza o creare altri effetti sulla salute e sul lavoro. Le misurazioni non sono sempre necessarie, ma la scelta di non eseguirle deve essere tecnicamente motivata e documentata.

Che cos’è il rischio rumore sul lavoro

Il rumore può produrre effetti uditivi, come l’ipoacusia, ed effetti extrauditivi legati a comunicazione, attenzione, stress e percezione degli allarmi. La valutazione deve quindi considerare sia il livello di esposizione personale sia le condizioni in cui il rumore può aumentare la probabilità di errori o infortuni.

Il riferimento è il Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008 e, in particolare, il Capo II dedicato alla protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro.

Quando è obbligatoria la valutazione

Ogni datore di lavoro deve valutare il rischio rumore. Nelle situazioni manifestamente non rischiose la conclusione può essere sostenuta da una valutazione preliminare documentata; negli altri casi occorre approfondire macchine, attività, tempi e gruppi omogenei di lavoratori.

La valutazione deve riguardare il lavoro reale: normali cicli produttivi, manutenzioni, pulizie, avviamenti, lavorazioni occasionali, attività variabili e possibili interferenze con imprese esterne.

Quando servono le misurazioni fonometriche

Se non è possibile escludere in modo fondato il superamento dei valori inferiori d’azione, il datore di lavoro deve procedere alla misurazione dei livelli di rumore. La decisione può essere supportata da banche dati accreditate, dati di emissione del costruttore, linee guida o valutazioni affidabili di attività realmente comparabili.

Una banca dati non sostituisce automaticamente la misura: occorre verificare che macchina, modalità d’uso, ambiente, manutenzione, tempi e condizioni operative siano coerenti con il dato utilizzato.

Quali sono i valori di riferimento

Il D.Lgs. 81/2008 utilizza il livello di esposizione giornaliera normalizzato a otto ore, LEX,8h, e la pressione acustica di picco. Le principali soglie sono:

  • 80 dB(A) e 135 dB(C) di picco: valori inferiori d’azione;
  • 85 dB(A) e 137 dB(C) di picco: valori superiori d’azione;
  • 87 dB(A) e 140 dB(C) di picco: valori limite di esposizione.

Le soglie non sono semplici etichette. Attivano misure diverse in materia di informazione, formazione, dispositivi di protezione dell’udito, interventi tecnici e organizzativi, segnalazione delle aree e sorveglianza sanitaria.

Come si svolge una valutazione corretta

  1. Analisi iniziale. Si censiscono sorgenti, macchine, lavorazioni, ambienti e attività interferenti.
  2. Definizione dei gruppi omogenei. Si individuano lavoratori con esposizioni confrontabili per compiti e tempi.
  3. Ricostruzione dei tempi. Si descrivono durata, frequenza e variabilità delle fasi rumorose.
  4. Misure e calcoli. Quando necessari, si rilevano livelli e picchi con strumenti e metodi adeguati.
  5. Confronto con i valori. Si determina la fascia di esposizione e si considerano le incertezze.
  6. Piano di prevenzione. Si definiscono interventi alla fonte, misure organizzative, DPI, formazione e controlli.
  7. Documentazione nel DVR. Risultati, criteri, gruppi esposti e piano di miglioramento vengono resi tracciabili.

Cosa deve contenere la relazione tecnica

La relazione deve consentire al datore di lavoro di comprendere come sono stati ottenuti i risultati e quali decisioni ne derivano. Dovrebbe indicare almeno:

  • ambienti, macchine, cicli di lavoro e sorgenti considerate;
  • gruppi omogenei, mansioni, tempi e condizioni di esposizione;
  • strumentazione, taratura, metodi e condizioni di misura;
  • livelli giornalieri o settimanali, picchi e incertezza associata;
  • confronto con valori d’azione e valori limite;
  • misure tecniche e organizzative già presenti e da attuare;
  • criteri di scelta, attenuazione ed efficacia dei protettori uditivi;
  • programma degli interventi e condizioni che richiedono un aggiornamento.

Come ridurre l’esposizione

La prevenzione parte dalla riduzione del rumore alla fonte. I protettori uditivi intervengono sul rischio residuo e non sostituiscono la progettazione di interventi tecnici e organizzativi.

  • scegliere macchine e utensili meno rumorosi;
  • curare manutenzione, bilanciamento e fissaggio delle attrezzature;
  • segregare o schermare le sorgenti e trattare acusticamente gli ambienti;
  • ridurre tempi di permanenza e numero di persone esposte;
  • organizzare spazi, distanze e sequenze di lavoro;
  • mettere a disposizione o imporre l’uso dei DPI uditivi secondo la fascia di esposizione;
  • verificare che comunicazioni e segnali di allarme restino percepibili.

Quando aggiornare la valutazione

La valutazione degli agenti fisici è programmata almeno ogni quattro anni da personale qualificato. Deve essere aggiornata prima quando cambiano macchine, layout, materiali, tempi, turni o modalità di lavoro, quando le misure di prevenzione vengono modificate oppure quando la sorveglianza sanitaria evidenzia la necessità di un riesame.

Anche l’introduzione di una nuova sorgente o una variazione significativa dei cicli richiede di verificare subito se i gruppi omogenei e i risultati precedenti siano ancora rappresentativi.

Rumore occupazionale e acustica ambientale non sono la stessa cosa

La valutazione del rumore sul lavoro tutela i lavoratori esposti durante le attività. La valutazione di impatto o clima acustico riguarda invece il rumore immesso nell’ambiente e i recettori esterni. Una stessa sorgente può richiedere entrambe le analisi, ma criteri, misure e riferimenti non sono intercambiabili.

Per gli aspetti esterni consulta il servizio di acustica ambientale.

Come può intervenire Carat Servizi

Carat Servizi può affiancare l’impresa nell’analisi preliminare, nella strategia di misura, nei rilievi fonometrici e nella costruzione della relazione tecnica. Il supporto comprende la lettura dei risultati, l’individuazione delle misure di prevenzione, la verifica dei protettori uditivi e l’integrazione coerente nel DVR.

Consulta il servizio di sicurezza e igiene del lavoro oppure richiedi una valutazione preliminare.

Domande frequenti

Risposte rapide prima di intervenire.

La valutazione del rischio rumore è sempre obbligatoria?

Sì. Tutte le aziende devono valutare il rischio. Nelle situazioni manifestamente trascurabili la conclusione può essere documentata senza una campagna di misure, purché sia fondata e consideri anche effetti indiretti e soggetti sensibili.

Le misurazioni fonometriche sono sempre necessarie?

No. Se il datore di lavoro può escludere in modo fondato il superamento dei valori inferiori d’azione può utilizzare fonti attendibili e rappresentative. Quando questa conclusione non è sostenibile, occorre misurare.

Quali sono i valori d’azione e il valore limite?

Per l’esposizione giornaliera sono 80 dB(A) come valore inferiore d’azione, 85 dB(A) come valore superiore e 87 dB(A) come valore limite. Per il picco sono rispettivamente 135, 137 e 140 dB(C).

Ogni quanto va aggiornata la valutazione?

La valutazione degli agenti fisici è programmata almeno ogni quattro anni. Va aggiornata prima quando cambiano le condizioni di esposizione o quando la sorveglianza sanitaria evidenzia la necessità di un riesame.

A 80 dB(A) è già obbligatorio usare le cuffie?

Al superamento del valore inferiore d’azione i protettori uditivi devono essere messi a disposizione; al raggiungimento o superamento del valore superiore il datore di lavoro ne esige l’uso. Restano prioritarie le misure tecniche e organizzative.

Il rumore deve essere inserito nel DUVRI?

Quando può generare rischi da interferenza, il committente deve considerarlo nella cooperazione e nel coordinamento e, nei casi previsti, indicare nel DUVRI aree, tempi e misure necessarie.

Rischio rumore e impatto acustico sono la stessa valutazione?

No. Il rischio occupazionale riguarda l’esposizione dei lavoratori; l’impatto acustico riguarda le emissioni verso l’esterno e i recettori ambientali. Possono essere necessari entrambi, ma rispondono a obiettivi e criteri diversi.

Contenuto a cura di Carat Servizi

Pubblicato il 21 settembre 2026 · Informazioni tecniche per imprese e professionisti.

Dall’informazione all’azione

Vuoi capire cosa cambia concretamente per la tua azienda?

Parla con un consulente