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Rischio radon nei luoghi di lavoro: obblighi e misurazione

Quando misurare il radon nei luoghi di lavoro, quali ambienti rientrano negli obblighi, come si svolge la campagna e cosa inserire nel DVR.

Ingresso del radon dal terreno negli ambienti interni di un edificio
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Approfondimento tecnico6 minuti di letturaResponsabilità editoriale Carat Servizi
In questo articolo

La misurazione del radon è obbligatoria nei luoghi di lavoro sotterranei, nei locali semisotterranei o al piano terra situati nelle aree prioritarie, negli stabilimenti termali e nelle specifiche tipologie individuate dal Piano nazionale d’azione per il radon. L’assenza di un locale interrato non basta quindi, da sola, a escludere l’obbligo: occorre verificare posizione dei locali, Comune, attività svolta e tempo di permanenza.

Che cos’è il radon e perché riguarda i luoghi di lavoro

Il radon è un gas radioattivo naturale, incolore e inodore, generato dal decadimento dell’uranio presente nel suolo e nelle rocce. Può entrare negli edifici attraverso fessure, giunti, passaggi impiantistici e punti di contatto con il terreno, accumulandosi soprattutto negli ambienti meno ventilati.

La concentrazione non può essere stimata con affidabilità osservando l’edificio o consultando soltanto una mappa territoriale. Quando la normativa richiede la verifica, è necessario misurare la concentrazione media annua con modalità e soggetti idonei.

Quando la misurazione del radon è obbligatoria

L’articolo 16 del D.Lgs. 101/2020 individua quattro gruppi di luoghi di lavoro ai quali si applicano gli obblighi.

Luoghi di lavoro sotterranei

La misurazione riguarda i luoghi di lavoro sotterranei. Il Piano nazionale d’azione per il radon chiarisce che si considera sotterraneo il locale con almeno tre pareti interamente sotto il piano di campagna, anche quando non sono direttamente a contatto con il terreno.

Semisotterranei e piani terra nelle aree prioritarie

Nei Comuni individuati dalla Regione come aree prioritarie, l’obbligo comprende i luoghi di lavoro in locali semisotterranei o situati al piano terra. L’elenco territoriale deve essere verificato nella versione regionale vigente: non è sufficiente basarsi su vecchie mappe o classificazioni precedenti.

Specifiche tipologie indicate dal Piano nazionale

Il Piano nazionale ha individuato, in prima applicazione, alcune attività e ambienti specifici:

  • locali chiusi con impianti di trattamento per la potabilizzazione dell’acqua in vasca aperta;
  • impianti di imbottigliamento delle acque minerali naturali o di sorgente;
  • centrali idroelettriche.

Stabilimenti termali

Gli stabilimenti termali rientrano espressamente nel campo di applicazione, indipendentemente dalla classificazione del Comune come area prioritaria.

Quando l’assenza di obbligo può essere motivata

Non esiste un’esclusione generale valida per ogni azienda. L’assenza dell’obbligo può essere conclusa soltanto dopo aver verificato che il luogo di lavoro non ricada in nessuna delle condizioni previste dall’articolo 16 e dal Piano nazionale.

In pratica, la verifica dovrebbe documentare almeno:

  • ubicazione e configurazione dei locali rispetto al piano di campagna;
  • presenza o assenza del Comune negli elenchi delle aree prioritarie;
  • tipologia dell’attività e degli impianti presenti;
  • uso effettivo degli ambienti e ore di permanenza;
  • eventuali disposizioni regionali applicabili.

Un edificio nuovo, la presenza di ventilazione o la mancanza di segnali evidenti non costituiscono automaticamente un’esenzione. Le caratteristiche costruttive possono ridurre il rischio, ma non sostituiscono l’inquadramento normativo.

Quali locali possono non richiedere un punto di misura

Il Piano nazionale indica criteri utili per individuare i punti di misura. Sono esclusi, in linea generale, locali di servizio come spogliatoi, bagni, vani tecnici, sottoscala e corridoi, oltre ai locali con un basso fattore di occupazione, inferiore a 100 ore annue.

Questa previsione riguarda la scelta dei locali da misurare all’interno di un luogo di lavoro soggetto agli obblighi. Non deve essere confusa con un’esclusione automatica dell’intera azienda.

Come si svolge la misurazione

Il dato da confrontare con il livello di riferimento è la concentrazione media annua di radon in aria. La misurazione viene eseguita per un intero anno mediante uno o più periodi di campionamento consecutivi, normalmente con dispositivi passivi collocati nei punti individuati.

L’Allegato II al D.Lgs. 101/2020 prevede misure nei locali separati del luogo di lavoro. Quando esiste un numero elevato di ambienti analoghi per struttura, uso e ventilazione, può essere utilizzato un campione non inferiore al 50%; se emerge un superamento in almeno un locale, la verifica deve essere estesa agli altri ambienti non misurati.

Le misure devono essere affidate ai servizi di dosimetria previsti dalla normativa. La relazione tecnica rilasciata al termine costituisce parte integrante della valutazione del rischio aziendale.

Qual è il livello di riferimento nei luoghi di lavoro

Il livello di riferimento per i luoghi di lavoro è pari a 300 Bq/m³, espresso come concentrazione media annua di attività di radon in aria.

Il valore non è un confine tra una condizione completamente sicura e una pericolosa. La normativa richiede di ridurre l’esposizione e, in caso di superamento, di adottare misure correttive per portare la concentrazione al livello più basso ragionevolmente ottenibile.

Termini per completare le misurazioni

L’articolo 17 stabilisce termini diversi in base al motivo che fa nascere l’obbligo:

  • per una nuova attività in un luogo sotterraneo o in uno stabilimento termale, entro 24 mesi dall’inizio dell’attività;
  • per semisotterranei e piani terra in area prioritaria, entro 24 mesi dalla pubblicazione dell’elenco regionale in Gazzetta Ufficiale;
  • per le specifiche tipologie individuate dal Piano nazionale, entro 24 mesi dalla pubblicazione del Piano o dei relativi aggiornamenti;
  • se l’attività inizia successivamente, entro 24 mesi dall’avvio.

In Veneto l’elenco delle prime 21 aree comunali prioritarie è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 maggio 2025. Per i locali al piano terra o inferiori già esistenti in tali Comuni, il termine di riferimento cade quindi il 20 maggio 2027.

Cosa fare se il valore non supera 300 Bq/m³

Quando la concentrazione media annua non supera il livello di riferimento, l’esercente deve elaborare e conservare per otto anni un documento con l’esito delle misurazioni e la valutazione delle misure correttive attuabili. Il documento entra a far parte del DVR.

La misurazione deve essere ripetuta ogni otto anni e anche dopo determinati interventi strutturali a livello dell’attacco a terra o lavori finalizzati a migliorare l’isolamento termico.

Cosa fare se il valore supera 300 Bq/m³

In caso di superamento, l’esercente deve adottare misure correttive con l’assistenza di un esperto in interventi di risanamento radon. Gli interventi devono essere completati entro due anni dal rilascio della relazione tecnica e verificati mediante una nuova misurazione.

L’efficacia delle misure deve essere mantenuta nel tempo e controllata con misurazioni quadriennali. Se, nonostante gli interventi, il valore resta superiore al livello di riferimento, è necessaria la valutazione della dose efficace annua da parte dell’esperto di radioprotezione e l’applicazione delle ulteriori misure previste.

Rapporto tra misurazione del radon e DVR

La relazione di misura non è un documento isolato. Deve essere collegata alla valutazione dei rischi e alle decisioni aziendali:

  • individuazione dei locali e dei lavoratori potenzialmente interessati;
  • descrizione della campagna e dei risultati;
  • valutazione delle misure tecniche e organizzative;
  • pianificazione di interventi e controlli successivi;
  • gestione delle modifiche edilizie o organizzative rilevanti;
  • conservazione delle relazioni e delle verifiche periodiche.

Errori frequenti nella valutazione del rischio radon

  • considerare automaticamente esclusi tutti i locali non interrati;
  • usare la mappa regionale come sostituto della misurazione;
  • ritenere un edificio nuovo automaticamente esente;
  • eseguire una misura breve e confrontarla direttamente con la media annua;
  • non verificare le ore di occupazione e la reale destinazione dei locali;
  • non integrare relazione e decisioni nel DVR;
  • dimenticare le ripetizioni dopo interventi o alle scadenze previste.

Come può intervenire Carat Servizi

Carat può supportare l’impresa nell’inquadramento preliminare, nella definizione del piano di misura, nel coordinamento con il servizio di dosimetria e nella lettura tecnica dei risultati. Il percorso può comprendere:

  • verifica di locali, Comune, attività e campo di applicazione;
  • sopralluogo e individuazione ragionata dei punti di misura;
  • organizzazione della campagna annuale;
  • integrazione degli esiti nel DVR;
  • supporto nella valutazione delle misure correttive;
  • programmazione delle verifiche successive.

Per una verifica specifica è possibile contattare Carat Servizi. Le imprese venete possono inoltre consultare l’approfondimento dedicato alle aree prioritarie radon in Veneto.

Domande frequenti

Risposte rapide prima di intervenire.

Il radon riguarda soltanto i locali sotterranei?

No. Sono interessati anche semisotterranei e piani terra nelle aree prioritarie, stabilimenti termali e specifiche tipologie di luoghi di lavoro individuate dal Piano nazionale.

Un edificio nuovo è automaticamente escluso?

No. Le caratteristiche costruttive possono ridurre il rischio, ma non sostituiscono la verifica del campo di applicazione e delle condizioni previste dalla normativa.

Quanto dura una misurazione del radon?

La grandezza richiesta è la concentrazione media annua. La campagna copre un intero anno attraverso uno o più periodi di campionamento consecutivi.

Ogni quanto va ripetuta la misura?

Se il valore non supera il livello di riferimento, la misurazione si ripete ogni otto anni e dopo determinati interventi edilizi. Dopo misure correttive per un superamento, il controllo è quadriennale.

Come si dimostra che la misurazione non è richiesta?

È opportuno conservare una verifica motivata basata su configurazione dei locali, attività, localizzazione, ore di occupazione e riferimenti nazionali e regionali applicabili.

Dott. Ing. Pietro Tognon
Dott. Ing. Pietro Tognon

CEO di Carat Servizi · Autore e responsabile editoriale

Pubblicato il 11 settembre 2025 · Informazioni tecniche per imprese e professionisti.

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